Enti locali, competenza piena sui debiti fuori bilancio all'organo straordinario di liquidazione
di Patrizia Ruffini
In breve
È questo il principio di
diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti
É riconosciuta all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione
sull'ammissibilità alla massa passiva per i debiti fuori bilancio riferiti a
atti o fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, pur in mancanza di
delibera consigliare di riconoscimento. È questo il principio di diritto
enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella delibera n.
12/2020 che individua il corretto iter amministrativo da seguire per i debiti
fuori bilancio formatisi prima della dichiarazione di dissesto, per i quali
l'ente, ancora in bonis, non abbia provveduto all'adozione di tempestiva e
formale deliberazione di riconoscimento secondo l'articolo 194 del Tuel.
La delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 12/2020
A chiamare in ballo la sezione delle Autonomie è stata la Sezione
regionale di controllo per la Campania prospettando una rivisitazione
dell'orientamento restrittivo, maturato presso le sezioni regionali di
controllo. Queste, in maniera pressoché uniforme, ritengono necessario,
infatti, ai fini dell'inclusione nel piano di rilevazione, il previo
riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare.
Nel precedente orientamento (delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG) i giudici
della sezione Autonomie, con riguardo alla disciplina dettata per la formazione
della massa passiva e alle poste da ricomprendere nella stessa, avevano
rimarcato come i debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti
dal consiglio comunale, nei limiti e con le procedure disciplinate
dall'articolo 194 del Tuel. Comunque la Sezione aveva precisato che «nel caso
in cui non sia stata assunta la deliberazione consiliare di riconoscimento,
successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli
alla massa passiva spetta esclusivamente all'OSL, sulla scorta della
documentazione raccolta» il quale deve decidere sull'ammissibilità delle
domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà
istruttorie accordate allo stesso.
Richiamando poi le disposizioni del Tuel in tema di dissesto, i giudici argomentano la non necessarietà del previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del consiglio comunale ai fini del loro inserimento nel piano di rilevazione. A conforto di questo assunto, in primo luogo, il disposto dell'articolo 254 del Tuel che, nel normare la procedura per la formazione della massa passiva in vista della redazione del piano di rilevazione e del successivo piano di estinzione, al comma 3 lettera a) evoca «i debiti di bilancio ed i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato».
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