Sunto Ragioneria

Enti locali, competenza piena sui debiti fuori bilancio all'organo straordinario di liquidazione

  • Martedì 21 Luglio 2020
  • |
  • Scritto da: Mira Redazione

Enti locali, competenza piena sui debiti fuori bilancio all'organo straordinario di liquidazione

di Patrizia Ruffini

 

In breve

È questo il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti

 

É riconosciuta all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità alla massa passiva per i debiti fuori bilancio riferiti a atti o fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, pur in mancanza di delibera consigliare di riconoscimento. È questo il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella delibera n. 12/2020 che individua il corretto iter amministrativo da seguire per i debiti fuori bilancio formatisi prima della dichiarazione di dissesto, per i quali l'ente, ancora in bonis, non abbia provveduto all'adozione di tempestiva e formale deliberazione di riconoscimento secondo l'articolo 194 del Tuel.

La delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 12/2020

A chiamare in ballo la sezione delle Autonomie è stata la Sezione regionale di controllo per la Campania prospettando una rivisitazione dell'orientamento restrittivo, maturato presso le sezioni regionali di controllo. Queste, in maniera pressoché uniforme, ritengono necessario, infatti, ai fini dell'inclusione nel piano di rilevazione, il previo riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare.

Nel precedente orientamento (delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG) i giudici della sezione Autonomie, con riguardo alla disciplina dettata per la formazione della massa passiva e alle poste da ricomprendere nella stessa, avevano rimarcato come i debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti dal consiglio comunale, nei limiti e con le procedure disciplinate dall'articolo 194 del Tuel. Comunque la Sezione aveva precisato che «nel caso in cui non sia stata assunta la deliberazione consiliare di riconoscimento, successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli alla massa passiva spetta esclusivamente all'OSL, sulla scorta della documentazione raccolta» il quale deve decidere sull'ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà istruttorie accordate allo stesso.

Richiamando poi le disposizioni del Tuel in tema di dissesto, i giudici argomentano la non necessarietà del previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del consiglio comunale ai fini del loro inserimento nel piano di rilevazione. A conforto di questo assunto, in primo luogo, il disposto dell'articolo 254 del Tuel che, nel normare la procedura per la formazione della massa passiva in vista della redazione del piano di rilevazione e del successivo piano di estinzione, al comma 3 lettera a) evoca «i debiti di bilancio ed i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato».

 Leggi l’articolo completo sul sito de Il Sole 24 ORE



Scarica gli allegati dell'articolo:

Leggi anche