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Rinegoziazione e ristrutturazione debito, parere della Corte dei conti

  • Mercoledì 15 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

La rinegoziazione/revisione, in presenza di norme di legge che in tal senso facoltizzano le pubbliche amministrazione debitrici, è un obbligo per gli istituti finanziatori, tanto più se si tratta di pubbliche amministrazioni, in quanto a ciò esse sono tenute in virtù del generale principio di leale cooperazione.

Le operazioni di revisione/rinegoziazione non sempre costituiscono indebitamento, ma lo sono solo in caso di espansione del valore finanziario complessivo della restituzione.

In ogni caso, non può costituire ostacolo alla rinegoziazione/revisione l’eventuale originario contrasto dell’operazione di indebitamento con l’articolo 119 comma 6 Cost., quando essa è stata conclusa sotto l’impulso e l’egida di una legge ordinaria che espressamente la consentiva per una finalità diversa. In tale caso e sotto tale profilo, ferma restando la necessità di verificare la validità del negozio in relazione agli altri limiti, la doglianza di illegittimità non può essere diretta al negozio, ma alla legge che si interpone tra negozio e Costituzione, rendendo valido e legittimo l’indebitamento (e la correlata operazione tramite cui è stato) contratto sotto il profilo della finalità.


Con la deliberazione n. 96/2020, la Corte dei conti per la Campania tratta il quesito della la Regione sulla “rinegoziazione”, ma che riguarda anche la revisione in senso ampio dei contratti di finanziamento, laddove gli stessi abbiano effetti contabili di “indebitamento”.

 


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