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Debiti fuori bilancio, sono riconoscibili solo in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2, del TUEL, no in esercizio provvisorio.

  • Sabato 11 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Le delucidazioni, utili in quest’anno particolare dove l’esercizio  provvisorio si prolunga, sono affermate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche (deliberazione 55/2020)

A partire dalle attestazioni rese dall’Organo di revisione nella relazione al rendiconto, nella quale si dà atto del riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 129.821,08 - di cui euro 99.951,08 derivanti da sentenze esecutive ed euro 28.870,00 per acquisizione beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all’art.  191 TUEL – la Corte rileva profili critici che hanno  reso necessaria la richiesta di specifici chiarimenti.

In particolare, il debito di euro 87.004,88, di cui al provvedimento C.C. n. 21 in data 29 marzo 2018, avente ad oggetto “Decreto ingiuntivo Tribunale di Urbino n. 10/14 - Riconoscimento debito fuori bilancio”, risultava riconosciuto in costanza di esercizio provvisorio.

Quanto al riconoscimento del debito fuori bilancio in costanza di esercizio provvisorio, la giurisprudenza contabile ha evidenziato l’impossibilità di procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio di bilancio. E ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2, del TUEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell'esercizio, secondo il dettato del comma 1 dell’art. 194 del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In quest’ottica, ipotizzare che   si   possa   provvedere   proprio   durante   la   “vacanza”   del   bilancio  costituirebbe un’inammissibile aporia logica.

In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell’esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all’adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale, come quelle aventi ad oggetto debiti fuori bilancio” (Sezione Regionale Controllo Sicilia, deliberazione n. 78/2014/PAR e n. 189/2014/PAR, Sezione Regionale Controllo Campania, deliberazione n. 213/2013, nonché le deliberazioni di questa Sezione n. 82/2017/PRSP e, da ultimo, n. 132/2019/PRSP).

In questa prospettiva, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in particolare il richiamato art. 194, obbliga i singoli enti ad adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale.

 


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