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Bilancio e salvaguardia anticipati per i Comuni che vanno al voto

  • Lunedì 20 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione


Bilancio e salvaguardia anticipati per i Comuni che vanno al voto

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini


In breve

Le elezioni amministrative fissate per il 20 settembre in 1144 Comuni impongono un anticipo delle scadenze contabili che devono passare al vaglio degli organi consiliari


Bilancio di previsione e salvaguardia sono rinviati al 30 settembre ma le elezioni amministrative fissate per il 20 settembre in 1144 Comuni, impongono un anticipo delle scadenze contabili, che devono passare al vaglio dei rispettivi organi consiliari. Gli enti interessati dalla elezioni amministrative 2020, indette con il decreto pubblicato nei giorni scorsi dal Ministero dell'interno, per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 (con turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci) devono dunque approvare per tempo la deliberazione di verifica degli equilibri di bilancio per l'anno 2020 o i documenti di programmazione 2020/22, se sono ancora in esercizio provvisorio.

Con la firma del decreto da parte del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, a seguito dell'intesa intervenuta nella riunione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 15 luglio, sono state definite le modalità e i criteri di riparto del Fondo di 3,5 miliardi per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19. A seguito del riparto, i Comuni potrebbero dunque procedere ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020/22.

Le elezioni amministrative impongono poi la redazione della relazione di fine mandato, con cui sono evidenziati gli aspetti salienti della gestione amministrativo-contabile durante il mandato quinquennale. La relazione deve essere redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione e, nei tre giorni successivi, deve essere trasmessa, con la certificazione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.


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