Sunto Ragioneria

Anche il mancato pagamento di tributi locali di importo superiore ad 5mila euro comporta l’esclusione dalla gara.

  • Martedì 14 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Lo afferma il Tar Legge (sentenza 731/2020), secondo cui anche la violazione della normativa dettata in tema di fiscalità locale rileva ai fini dell’esclusione del concorrente dalla gara. La qual cosa è del tutto logica, se si considera che anche il mancato pagamento di tributi locali di importo superiore ad € 5.000 genera allarme sociale nei confronti dell’operatore economico, determinando a suo carico il sorgere di un giudizio negativo in ordine alla sua serietà e solidità finanziaria.

 

 

Normativa

Art. 80 co. 4 codice contratti  “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [superiori ad € 5.000,00 – n.d.a.]. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. […] Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

 

 

art. 86 co. 2 lett. b)

Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80: … per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente …”.

 


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