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Multe, via libera alle istruzioni operative per la «prima» relazione annuale

  • Giovedì 02 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Multe, via libera alle istruzioni operative per la «prima» relazione annuale

di Patrizia Ruffini


In breve

A decorrere dal 2020, e con riferimento all'esercizio finanziario 2019, vanno trasmessi al ministero dell'Interno i dati delle multe incassate (e non accertate)

 

A decorrere dal 2020, e con riferimento all'esercizio finanziario 2019, vanno trasmessi al ministero dell'Interno i dati delle multe incassate (e non accertate). Il chiarimento arriva nelle istruzioni operative che il 23 giugno hanno ottenuto il via libera della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello dell'Interno, del 30 dicembre 2020, all'articolo 2 ha stabilito che la relazione (articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 285/1992) consiste nella compilazione di un modello, allegato al decreto, da inviare, per via telematica, entro il 31 maggio di ogni anno. La certificazione dovrà essere effettuata dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale attraverso la sottoscrizione.

Per chiarire la fase operativa mancavano però le istruzioni sull'inserimento dei dati finanziari, che il decreto rinviava (articolo 2, secondo comma) a un documento successivo elaborato dal ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città.

I primi dati da inserire sono relativi ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada, come risultanti dal rendiconto approvato (o dal verbale di chiusura) dell'anno precedente. Per proventi, si intendono le somme incassate nell'anno a cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con le somme accertate nello stesso anno o ad accertamenti di anni precedenti, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi.

Vanno dunque indicati, nel rigo A, gli incassi per tutte le sanzioni applicate, ad esclusione di quelle relative alle violazioni dei limiti di velocità di cui all'articolo 142, comma 12-bis, da riportare invece al rigo B. I successivi righi C e D sono relativi ai proventi incassati ai sensi dell'articolo 142, comma 12-bis (50%) da parte dell'ente che invia la relazione, rispettivamente, per le sanzioni comminate dai propri organi di polizia su strade non di proprietà e per le sanzioni comminate su strade di proprietà dell'ente da parte di organi di polizia dipendenti da altri enti.

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