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Pagamenti. Ulteriore stop fino al 28 febbraio per le verifiche fiscali sui pagamenti fino a 5mila euro

  • Lunedì 01 Febbraio 2021
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  • Scritto da: Mira Redazione

L’Agenzia delle Entrate aggiorna i termini delle verifiche fiscali dopo l’entrata in vigore  del decreto legge 7 del 2021, ricordando la proroga della sospensione fino al 28 febbraio 2021.


Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)

La Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un  pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.


Decreti Legge n. 7/2021 e 137/2020

Nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL n. 7/2021 ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020), l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.  

Il DL n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha modificato l’art. 19 del DPR n. 602/73, stabilendo che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione (art. 19, comma 1- quater 1, del DPR n. 602 del 1973 modificato dall'art. 13 decies, comma 1-quater del DL n. 137 del 2020).


La consultazione per la verifica inadempimenti è resa disponibile a tutte le amministrazioni pubbliche preventivamente registrate al portale Consip (www.acquistinretepa.it).


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