Tratto da Il Sole 24 ore – Quotidiano
Enti Locali e PA del 16/6/2020
Con la sentenza n. 3895/2020, il Consiglio di Stato chiarisce le competenze dei Comuni ai quali spetta la
gestione dei rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio
di raccolta e di trasporto, in mancanza della attivazione delle gestioni
rifiuti degli Ato, seppure istituti come nella Regione Lazio.
Negli appalti comunali, sulla scelta del Comune
dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti non può intervenire la Regione che
invece ha il potere di approvare il Piano rifiuti, dettare direttive e
indirizzi, autorizzare anche deroghe.
Per queste ragioni i giudici hanno confermato la sentenza del Tar Lazio,
ritenendo legittima la decisione di un Comune di affidare direttamente la
gestione del servizio di smaltimento di propri rifiuti alla società pubblica di
cui è socio (articolo 113, comma 4, lettera a) del Dlgs 267/2000). Nella
fattispecie rilevavano come supporto motivazionale interessi economici e
l’univocità di indirizzo operativo tra i soggetti legati da un rapporto di
partecipazione nella società che gestiva l’impianto più distante.
É stata così riconosciuta l’autonomia e la competenza dell’ente comunale nella
organizzazione del servizio che rientra, quale servizio di igiene urbana,
nell’ambito dei servizi pubblici locali (articolo 112 del Dlgs 267/2000), con
oggetto la produzione di beni e attività volte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
L’articolo 182-bis del Dlgs 152/2006 ha definito i principi di autosufficienza
e prossimità che obbligano alla programmazione e alla realizzazione entro la
Regione di un sistema con una rete integrata di impianti in ambiti
territoriali, idonea all’efficace ed effettivo trattamento dei rifiuti, e alla
riduzione dei movimenti e dei trasporti dei rifiuti, nonchè delle relative
ripercussioni ambientali.
L’obiettivo è quello di assicurare la massima vicinanza possibile tra il luogo
di ricezione del rifiuto e il luogo di produzione, e il conferimento e il
trattamento dei rifiuti con priorità negli impianti locali, non necessariamente
meno distanti.
I giudici hanno altresì sottolineato che l’amministrazione regionale non ha il
potere di controllare il rispetto di prescrizioni normative sulla gestione dei
rifiuti da parte dei Comuni, e in particolare l’osservanza del principio di
prossimità territoriale. Semmai spetta alla Regione l’attività di cura e
predisposizione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti , la vigilanza
sulla gestione, garantita da informazioni sulla produzione, sulla percentuale
di raccolta, sulle caratteristiche degli impianti e sulla capacità degli
stessi.