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Ifel. Agevolazioni TARI 2021. Le assegnazioni per ciascun Comune

  • Domenica 30 Maggio 2021
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  • Scritto da: Mira Redazione

Agevolazione Tari 2021

Ifel ha pubblicato una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune rispetto ai 600 milioni di euro stanziati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) per le agevolazioni TARI 2021.

L'approssimarsi del termine per la determinazione dei regolamenti e delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva sui rifiuti (fissato al 30 giugno) rende necessario accelerare le decisioni dei comuni. 

Al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, viene previsto un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno).

I criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria: “in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021).  

Gli importi dell'assegnazione per ciascun Comune resi noti da Ifel e riportati in allegato, nelle more del decreto ministeriale, sono affidabili. Partendo dalla quota relativa alle utenze non domestiche che ha concorso alla determinazione del livello massimo ammissibile delle agevolazioni TARI 2020, di cui alla citata tabella 1, si è riproporzionato rispetto al fondo del 201.

L'articolo 6 del dl 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

Gli enti dovranno quindi calcolare gli importi e applicare la riduzione ai soggetti interessati.

Attenzione: per il 2021 il meccanismo è differente da quello del 2020. E’ destinato esclusivamente alle agevolazioni per le utenze non domestiche. Inoltre non è più infatti una quota del fondone; il Fondo agevolazioni TARI 2021 è invece un contributo da utilizzare nel 2021: ee somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2021 sulla base della certificazione da produrre entro il 31 maggio 2022, dovranno essere restituite, secondo la procedura prevista dall'articolo 1, commi 128 e 129 della legge 228/2012. 



Agevolazione Tari 2020

I  Comuni possono utilizzare le risorse specifiche assegnate per agevolazioni Tari nell’anno 2020 e non utilizzate e possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio.

Tali risorse della perdita virtuale Tari non utilizzate nel 2020 potranno essere utilizzate per le medesime finalità indicate dalla Mef. Al riguardo riportiamo le faq utili.

n° 4

Vorrei avere delucidazioni in merito alla compilazione del Modello Covid-19 con riferimento alla Tari e alla Tefa. Vanno inseriti gli accertamenti di bilancio oppure l’importo riconosciuto nelle Tabelle 1 e 2 allegate al Decreto 3 novembre 2020, n. 212342?

Per la Tari e la Tari-corrispettivo, così come per la Tefa, non è richiesto l’inserimento da parte dell’ente di alcun dato all’interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, chiarisce infatti che per la Tari, la Tari-corrispettivo ed il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente è riconosciuta comunque agli enti una stima della perdita. Tale variazione negativa di entrata viene riconosciuta agli enti indipendentemente dall’effettiva variazione registrata per gli accertamenti 2020 rispetto al 2019, o indipendentemente dalle diverse politiche autonome di aumento/riduzione di aliquote/tariffe o di agevolazioni Covid-19 che l’ente può aver attuato. Infatti il Modello COVID-19 prospetta le colonne (a)-(b)-(c)-(d)-(e) ed (f) come non editabili. Di conseguenza nella colonna (h), che restituisce il valore della richiamata variazione negativa di entrata comunque riconosciuta agli enti, verrà prospettato con segno negativo il dato di cui alla colonna (g), come risultante dalla Tabella 1 (per la Tari e Tari-corrispettivo) e dalla Tabella 2 (per il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) allegate al Decreto.


n° 5 

Come deve essere utilizzata la quota TARI riconosciuta forfettariamente a tutti gli enti sulla base della Tabella 1 allegata al Decreto sulla certificazione? Tale somma deve necessariamente concretizzarsi in riduzioni di gettito a favore dei contribuenti o può essere utilizzata per il mancato gettito di altre entrate comunali o comunque per altre spese covid?

La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune. Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali.
Si raccomanda all’ente di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio.


n° 6

L’importo riconosciuto agli enti nelle Tabelle 1 e 2 allegate al Decreto della certificazione rientra nello stanziamento totale dei fondi oppure è un ristoro a se stante?

L’importo presente per ciascun comune e provincia e città metropolitana, rispettivamente, nelle Tabelle 1 e 2 allegate al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 non rappresenta una nuova assegnazione in favore dell’ente, aggiuntiva a quelle attribuite a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del Dl n. 104/2020, bensì una quota parte di tali assegnazioni. Al riguardo, si richiama l’attenzione sulle note metodologiche allegate al Decreto interministeriale 14 dicembre 2020 di riparto del saldo del fondo di cui all'articolo 106 del Dl n. 34/2020, come integrato con le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del Dl n. 104/2020, dove è chiarito che i criteri e le modalità di riparto di tale saldo tengono conto di quanto previsto dal Decreto n. 212342 con riferimento alla quota Tari/Tari-corrispettivo e alla quota Tefa. Sulle modalità di utilizzo di tali quote si veda FAQ n. 5.


n° 7 

La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta per ciascun comune il valore massimo consentito da tenere in considerazione come perdita di gettito per la Tari. Un comune che ha esternalizzato il servizio e, pertanto, non rileva questa entrata a bilancio come deve gestire tale quota di ristoro? Rimane comunque al comune oppure ci verrà chiesto di restituirla?

La perdita di entrata da prelievo sui rifiuti è stata stimata e riconosciuta per tutti gli enti, inclusi quelli che applicano la tariffa corrispettiva. A conferma della decisione del Tavolo tecnico, di cui al comma 2 dell’art. 106 del DL n. 34 del 2020, di riconoscere indistintamente a tutti gli enti una perdita (stimata) di gettito per Tari/Tari-corrispettivo, la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 include 7.903 comuni, ossia tutti i comuni esistenti alla data di determinazione dell’importo. Il dato presente nella Tabella 1, pertanto, deve essere interpretato allo stesso modo sia dai comuni che sono in regime Tari sia dai comuni che hanno esternalizzato il servizio di raccolta dei rifiuti. Questo importo rappresenta una quota delle risorse complessivamente assegnate all’ente a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, che dovrebbe essere destinata ad agevolazioni Tari da attuarsi, nel caso di esternalizzazione del servizio, attraverso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali.
Si raccomanda all’ente di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio.


n° 8

Le agevolazioni Tari che il mio ente ha finanziato con fondi propri di bilancio possono essere inserite nella certificazione come maggiori spese Covid-19?

No. L’inserimento della maggiore spesa sostenuta dagli enti a seguito di politiche di agevolazione TARI autonomamente attuate determinerebbe una duplicazione del ristoro TARI riconosciuto all’ente: una prima volta come ristoro della perdita di entrata (Sezione 1 del Modello) e una seconda volta come ristoro della maggiore spesa per trasferimenti a famiglie/imprese (Sezione 2 del Modello). Si raccomanda, pertanto, all'ente di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 connessa alle politiche di agevolazione TARI, anche nel caso in cui il valore finanziario delle agevolazioni TARI complessivamente riconosciute dovesse superare l'importo della Tabella 1.


n° 9  

Il decreto della certificazione precisa che “eventuali maggiori spese per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle agevolazioni TARI non devono essere inserite”. Qualora un ente abbia deciso di utilizzare la quota di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto non per agevolazioni Tari ma per altri interventi covid-19, le spese sostenute per questi altri interventi potrebbero essere indicate nel Modello come maggiori spese covid?

No. Benché l’ente possa utilizzare l’importo di cui alla Tabella 1, allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, per finanziare altri interventi covid-19 ritenuti maggiormente utili per il proprio territorio rispetto alle agevolazioni Tari, le spese sostenute per la realizzazione di tali altri interventi non devono essere ugualmente indicate nella Sezione 2 del Modello COVID-19 come “Maggiori spese 2020 –COVID 19”.


n° 10 

Il decreto della certificazione precisa che “eventuali maggiori spese per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle agevolazioni TARI non devono essere inserite”. Il mio ente, però, ha finanziato agevolazioni Tari con il Fondo di cui all’art. 112, comma 1, del Dl 34/2020. Posso rendicontarlo?

Si. Il divieto di inserire, nella Sezione 2 del Modello COVID-19, le maggiori spese per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti delle agevolazioni Tari concesse a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, risponde alla logica di evitare una duplicazione del ristoro TARI già riconosciuto all’ente come ristoro della perdita di entrata (Sezione 1 del Modello). Diversamente, se l’ente ha finanziato le agevolazioni Tari con i fondi di cui agli artt. 112 o 112-bis del DL n. 34/2020 potrà rappresentarle come “Maggiore spesa 2020-COVID 19”, a giustificazione delle risorse acquisite con i richiamati fondi, anche tenendo conto che l’assegnazione è automaticamente portata dal sistema in detrazione del totale della colonna “Maggiori spese 2020 "COVID-19"” (Sezione 2 del Modello – riga “Ristori specifici spesa (E)” ).


n° 11 

Vorrei avere delucidazioni in merito alla compilazione del Modello di certificazione "Covid-19" con riferimento alla Tari. Il comune che rappresento ha ricevuto il contributo per le funzioni degli enti locali, il cosiddetto "fondone", previsto dall'art. 106 del DL 34/2020 e dall'art. 39 del DL 104/2020 convertiti in legge con modificazioni ed integrazioni, e si vede riconosciuto, all’interno del richiamato contributo, un importo quale perdita stimata del gettito Tari. L’importo relativo alla Tari è pari all’importo stabilito dalla Tabella 1 dell'Allegato 3 al D.M. 3 novembre 2020, n. 212342. In sede di certificazione "Covid-19", prevista dal citato D.M. si dovrà, quindi, certificare le effettive minori entrate e maggiori/minori spese, al netto dell’importo Tari già riconosciuto? È necessario porre il vincolo nell'avanzo di amministrazione 2020, in caso di non utilizzo della richiamata quota Tari nel corso del 2020?

Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l’inserimento da parte dell’ente di alcun dato all’interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l’Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all’emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all’interno della certificazione una stima della perdita pari all’importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell’Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall’e nte per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’e mergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di evitare duplicazioni di ristori, si raccomanda, inoltre, di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l’utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall’ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022.
Si precisa che i chiarimenti di cui alla presente FAQ valgono anche, nel caso di province e città metropolitane, per la quota TEFA di cui alla Tabella 2 dell'allegato 3 del D.M. 3 novembre 2020, n. 212342.


n° 36 

È possibile utilizzare le risorse del fondo di cui all’art. 106 del Dl n. 34 del 2020 e all’art. 39 del Dl n. 104 del 2020 per finanziare il conguaglio Tari PEF 2020 di cui all’art. 107, comma 5 del Dl n. 18 del 2020?

Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).










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