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Durc, confermati i criteri ordinari a partire dal 16 giugno

  • Martedì 23 Giugno 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

 

23 giugno

Durc, confermati i criteri ordinari a partire dal 16 giugno

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

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Sono ripartiti dal 16 giugno 2020 gli ordinari criteri previsti dal Dm 30 gennaio 2015 in materia di verifiche contributive. Con il nuovo messaggio n. 2510/2020, in cui chiarisce fra l'altro che sono fatti salvi i versamenti sospesi per disposizione di legge, l'Inps torna (dopo il messaggio n. 2103/2020, per il quale si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 27 maggio) a confermare le regole per la verifica della regolarità contributiva dopo le varie modifiche intervenute per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

L'articolo 103, comma 2, del Dl 18/2020, nel testo iniziale in vigore dal 17 marzo, aveva previsto per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, fra i quali anche il Durc, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, l'estensione della validità fino al 15 giugno 2020. Dal 30 aprile, la legge 27/2020, di conversione del Dl 18/2020, aveva poi approvato una nuova formulazione della norma in cui si stabiliva per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Dpr 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, la conservazione della validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L'articolo 81, comma 1, del Dl 34/2020, in vigore dal 19 maggio, ha di nuovo cambiato le carte in tavola, escludendo i Durc dagli atti per i quali la legge 27/2020 ha disposto l'ampliamento del periodo di scadenza e di conservazione della validità. Il Durc rilasciato a partire dal 16 aprile 2020 segue dunque la normativa ordinaria (Dm 30 gennaio 2015 e Dm 23 febbraio 2016), per cui vale 120 giorni.

In considerazione del succedersi delle norme intervenute che hanno determinato criticità connesse alla corretta attuazione del testo risultante dalla legge di conversione 27/2020, l'Istituto ha ritenuto di interessare il ministero del Lavoro per rappresentare le osservazioni arrivate, per una gestione conforme delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 fino al 19 maggio 2020. Con nota protocollo n. 6198/2020, l'Ufficio legislativo del dicastero del Lavoro ha rappresentato che l'articolo 81 del Dl 34/2020 «può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020».

Resta confermato, quindi, che la proroga di validità stabilita dall'articolo 103, comma 2, del Dl 18/2020, con riguardo ai Durc Online, deve intendersi limitata ai soli documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020. La funzione della procedura Durc Online - informa l'Inps - è stata pertanto aggiornata, escludendo dalla consultazione i documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020.


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