Per i Durc nessun ampliamento del periodo di scadenza:
restano validi fino al 15 giugno
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
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PDFIl messaggio Inps n.
2103/2020
L'articolo
103, comma 2, del decreto legge 18/2020 nel testo iniziale, in vigore dal 17
marzo, ha previsto che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31
gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno
2020». Rientra fra i certificati oggetto di estensione della validità, il Durc
che dunque conserva la propria validità fino alla scadenza del 15 giugno.
Successivamente, la legge 27/2020, di conversione del Dl «Cura Italia», in
vigore dal 30 aprile, ha modificato la previsione originaria stabilendo che
«tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
L'articolo 81, primo comma del Dl 34/2020, in vigore dal 19 maggio, ha di nuovo cambiato le carte in tavola, precisando, con uno specifico inciso, che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020.