Decreto Anticrisi - Sui pagamenti stop alle verifiche
fiscali fino al 31 agosto
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
Sospensione
delle verifiche fiscali fino a fine agosto. Con il combinato disposto degli
articoli 153 e 154 del decreto 34/2020 non si applicano più, infatti, le
disposizioni dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973 nel periodo di sospensione
delle attività dell'agente della riscossione. La sospensione è regolata
dall'articolo 68, primo comma, del decreto «Cura Italia», sul quale sono però
intervenute modifiche e aggiustamenti a opera dell'articolo 154 del decreto
34/2020. La versione ora in vigore prevede la sospensione, con riferimento alle
entrate tributarie e non tributarie, dei termini dei versamenti in scadenza nel
periodo che va dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in considerazione degli
effetti economici dell'emergenza da Covid-19. Il periodo di sospensione
decorre, invece, dal 21 febbraio nei confronti delle persone fisiche che a
quella data avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni
individuati nell'allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che avevano negli stessi Comuni la sede legale o la sede
operativa (prima zona rossa).
La
verifica fiscale
La verifica fiscale dei pagamenti era stata introdotta dall'articolo 2, comma
9, del Dl 262/2006, con il quale si disponeva l'obbligo, a carico di tutte le
pubbliche amministrazioni elencate dall'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001 e
delle società a partecipazione pubblica, di verificare la posizione fiscale dei
beneficiari di pagamenti per acquisti di beni e servizi per somme superiori
alla soglia di diecimila euro, ridotta poi a cinquemila dal 1° marzo 2018.
In caso di inadempienza del beneficiario all'obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno a cinquemila euro, l'amministrazione erogante deve sospendere il
pagamento dell'importo comunicato. Entro i 5 giorni successivi alla richiesta
dell'amministrazione, sono segnalati i riferimenti dell'agente della
riscossione presso cui sono stati rilevati i debiti e l'importo totale da
sospendere, per un periodo massimo di 60 giorni, comprensivo degli interessi di
mora dovuti e delle spese di esecuzione.