I giudici ricordano che ai fini del bilancio consolidato una prima delibera di Giunta di individuazione di due elenchi dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno. Tuttavia, tenuto però conto che nel paragrafo 3.1, secondo capoverso del citato principio contabile, vengono consentiti aggiornamenti ai due elenchi menzionati e che, per le verifiche di rilevanza richieste dallo stesso paragrafo 3.1 è opportuno il Rendiconto dell’anno di riferimento, che l’Ente approva entro il 30 aprile, se ne desume la possibilità di adottare delibere di Giunta di aggiornamento degli elenchi GAP e definizione del perimetro di consolidamento anche successive al 30 aprile, nel rispetto, comunque, del termine di approvazione del Bilancio consolidato del 30 settembre di ciascun anno.
Quanto alle comunicazioni e direttive di indirizzo per l’elaborazione del Bilancio consolidato l’ente ha provveduto, con propria nota protocollata del 19 giugno, ad inviare alle Società oggetto di consolidamento la comunicazione della loro inclusione nel perimetro di consolidamento, l’elenco dei soggetti compresi in tale perimetro e le Direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, previste dal paragrafo 3 dell’all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011.
A proposito di tali direttive l’ente, in deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione, consente ad una Società “di continuare ad applicare altri criteri in quanto la conservazione di criteri difformi è più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. Il bilancio del soggetto in questione è stilato con i criteri internazionali IAS / IFRS, così come prescritto dalla vigente normativa in materia introdotta dal d.lgs. 38 del 28.2.2005 e ss mm, ed in applicazione delle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia in data 9.12.2016. La nota integrativa al bilancio consolidato darà atto delle difformità dei principi e ne specificherà le motivazioni”.
In tali Direttive è, inoltre, specificato che “la società è tenuta ad applicare ai fondi di rotazione e dotazione a rischio Regione i medesimi criteri di valutazione che utilizza per i fondi a rischio proprio”. La deroga ai criteri, ammissibile, non può però prescindere dalla ratio del principio di uniformità sostanziale, per la quale l’applicazione di criteri di valutazione uniformi consente di rendere intellegibile e veritiero il bilancio consolidato della Capo Gruppo.