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Attenzione, la definizione del GAP 2020 riguarda anche i Comuni più piccoli

  • Domenica 27 Giugno 2021
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  • Scritto da: Andrea Biekar

La facoltà concessa agli enti locali con meno di 5mila abitanti di non redigere il bilancio consolidato (articolo 233-bis, comma 3 Tuel) non esonera questi enti dalla determinazione annuale del gruppo di amministrazione pubblica (GAP). Dalla puntuale lettura del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al Dlgs. 118/2011 sono numerosi i punti del Documento unico di programmazione (DUP) in cui è richiamato l’obbligo di dare informazioni riguardo il GAP. Ad esempio, nell’identificazione degli obiettivi strategici, del piano delle attività e dei programmi, ove sono espressamente ricompresi gli enti e le società, rientranti nel gruppo di amministrazione pubblica. Anche nella sezione operativa (SeO) gli enti sono chiamati a dare informazioni riguardo agli obiettivi, agli indirizzi ed all’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si devono poi indicherare gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Queste istruzioni si ritrovano anche per il DUP semplificato (per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) e per quello super semplificato per gli enti con meno di 2000 residenti. È chiaro dunque che questi enti, pur avendo la facoltà di non redigere il bilancio consolidato debbono annualmente definire il proprio GAP (e non il perimetro). Se poi non hanno optato per la situazione patrimoniale semplificata,  in quell’occasione dovranno esprimere la facoltà di non procedere al consolidamento degli enti.

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