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Trasparenza. Obblighi di pubblicazione relativi ai bilanci

  • Domenica 27 Giugno 2021
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  • Scritto da: Mira Redazione

L’articolo 29 del d.gs. 33/2013 prevede che nella “Amministrazione trasparente” – “Bilanci” siano presenti due sotto-sezioni: Bilancio preventivo e consuntivo e Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Sia per il bilancio di previsione, sia per il bilancio consuntivo devono essere pubblicati  documenti  e  allegati  del  bilancio  preventivo/consuntivo,  nonché  dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Inoltre devono essere pubblicati dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi/consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  Ai fini della pubblicazione dei dati di cui al presente punto si deve fare riferimento agli schemi di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, recante “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi”.

Per gli indicatori si fa riferimento all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 applicabile per gli enti locali e all’art. 18-bis del d.lgs. n.118/2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione del citato articolo 18-bis, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell’economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015). Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019 come stabilito dal comma 5 dell’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015.

L’aggiornamento dei dati deve essere tempestivo.



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