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Agenzia delle Entrate. Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica

  • Mercoledì 10 Febbraio 2021
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  • Scritto da: Mira Redazione
I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in via facoltativa per gli anni d’imposta 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, le comunicazioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, con le modalità stabilite dal Provvedimento del 9 febbraio 2021 del Direttore dell'Agenzia, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1.
Per ciascun iscritto i citati soggetti comunicano l’ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell’anno d’imposta precedente con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l’informazione è nella disponibilità dell’istituto scolastico che provvede alla trasmissione; tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.
I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese scolastiche, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’istituto scolastico, con le modalità stabilite dal provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso.
L’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il rimborso è facoltativa per l’anno d’imposta 2020. Tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle restituzioni delle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.


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