La norma impugnata è inserita in un capo che “disciplina le modalità di
svolgimento delle indagini di mercato e di costituzione e gestione degli
elenchi degli operatori economici da consultare nell’ambito delle procedure
negoziate per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 36 del d.lgs.
50/2016, in applicazione delle linee guida approvate dall’Autorità nazionale
anticorruzione” (art. 8 della legge reg. Toscana n. 18 del 2019). La Corte
ricostruisce il contesto normativo in cui si inserisce la disposizione e ne
precisa la sua esatta portata, ritenendo che il suo oggetto si collochi nella
fase dell’invito a presentare un’offerta, dopo lo svolgimento della
consultazione degli operatori economici. Quindi la ritiene costituzionalmente
illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
poiché disciplina, in generale, una fase della procedura negoziata di
affidamento dei lavori pubblici sotto soglia, rientrante nell’ambito materiale
delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici attinenti alla «tutela
della concorrenza», materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore
statale (sentenza n. 28 del 2013). In merito a ciò la Corte specifica che
l’articolo 10, c, 4 della l. R. Toscana n. 18/2019 contrasta con l’art. 30,
comma 1, cod. contratti pubblici perché viola i principi di libera concorrenza
e non discriminazione in esso sanciti, e con l’art. 36, comma 2, dello stesso
codice perché introduce una possibile riserva di partecipazione (a favore delle
micro, piccole e medie imprese locali) non consentita dalla legge statale.