Sunto Ragioneria

Sentenza Consulta n. 98/2020 su incostituzionalità previsione riserva territoriale per le micro Pmi

  • Martedì 23 Giugno 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

La Corte Costituzionale si esprime su una Legge Regionale che riserva di quote negli appalti per le micro, piccole e medie imprese aventi sede nel territorio regionale.
Nello specifico, la Corte sancisce l’incostituzionalità dell’art. 10, c, 4, l. R. Toscana n. 18/2019 che prevede appunto la riserva fino al 50% negli appalti per le micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio della Regione poiché tale previsione viola la potestà esclusiva statale in materia di concorrenza.
La norma impugnata è inserita in un capo che “disciplina le modalità di svolgimento delle indagini di mercato e di costituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici da consultare nell’ambito delle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 36 del d.lgs. 50/2016, in applicazione delle linee guida approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione” (art. 8 della legge reg. Toscana n. 18 del 2019). La Corte ricostruisce il contesto normativo in cui si inserisce la disposizione e ne precisa la sua esatta portata, ritenendo che il suo oggetto si collochi nella fase dell’invito a presentare un’offerta, dopo lo svolgimento della consultazione degli operatori economici. Quindi la ritiene costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. poiché disciplina, in generale, una fase della procedura negoziata di affidamento dei lavori pubblici sotto soglia, rientrante nell’ambito materiale delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici attinenti alla «tutela della concorrenza», materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale (sentenza n. 28 del 2013). In merito a ciò la Corte specifica che l’articolo 10, c, 4 della l. R. Toscana n. 18/2019 contrasta con l’art. 30, comma 1, cod. contratti pubblici perché viola i principi di libera concorrenza e non discriminazione in esso sanciti, e con l’art. 36, comma 2, dello stesso codice perché introduce una possibile riserva di partecipazione (a favore delle micro, piccole e medie imprese locali) non consentita dalla legge statale.


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