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Quesiti operativi. Come occorre procedere nel caso in cui la delibera di giunta di riaccertamento ordinario sia approvata dopo che lo schema di bilancio di previsione è stato consegnato ai consiglieri?

  • Giovedì 01 Aprile 2021
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  • Scritto da: Patrizia Ruffini

Quest’anno la sovrapposizione della scadenza del rendiconto e del bilancio di previsione fissata al 30 aprile può condurre l’ente nella condizione di dover adottare la delibera di riaccertamento ordinario dei residui dopo il deposito ai consiglieri del bilancio di previsione 2021/23 e prima del suo definitivo varo in consiglio. In questi casi occorre adeguare oltre al bilancio in corso di gestione, anche lo schema di bilancio consegnato ai consiglieri; si può procedere anche con lo stesso atto. 

Il riaccertamento ordinario

L’articolo 228, comma 3 del Tuel stabilisce l’obbligo per l’ente locale, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, di provvedere all’operazione di riaccertamento, consistente nella revisione delle loro ragioni del mantenimento in tutto o in parte e della corretta imputazione in bilancio. Il riaccertamento va approvato con un unico atto deliberativo della giunta, dopo la preventiva espressione di parere da parte dell’organo di revisione. In base ai principi contabili, le operazioni di chiusura dei residui determinano, per effetto delle reimputazioni di voci attive e passive, variazioni sulle annualità 2021 (e anni successivi). Queste variazioni apportate al bilancio provvisorio in corso di gestione devono essere recepite anche dallo schema depositato in consiglio.

Il tema trova esplicita trattazione al paragrafo 4.2 del principio contabile di programmazione, all’Allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, secondo il quale, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, la giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento unico di programmazione e al bilancio provvisorio in corso di gestione. Nello specifico, trattandosi di atto gestionale, la giunta, con la medesima delibera di riaccertamento ordinario dei residui (o con atto separato), modifica anche lo schema di bilancio depositato ai consiglieri e il Dup. Non si riaprono quindi i termini per il deposito dei documenti ai consiglieri, trattandosi di variazioni considerate obbligatorie. Poiché le variazioni apportate all’esercizio in corso (ed eventualmente al triennio) possono modificare gli equilibri finanziari, i revisori dei conti saranno tenuti a esprimere un nuovo parere di congruità e attendibilità sul Dup e sul bilancio di previsione.

Infine, a sette anni dall’avvio dell’armonizzazione contabile la flessibilità gestionale introdotta dai nuovi principi contabili dovrebbe trovare compiuta disciplina all’interno del regolamento di contabilità dell’ente, al quale è demandata la migliore definizione dei tempi e delle procedure per la presentazione di emendamenti dalla giunta (oltre che dal consiglio) agli schemi di bilancio, compresi quelli a seguito del riaccertamento ordinario.




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