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Quesito. La firma della relazione di fine mandato se il consiglio viene sciolto anticipatamente.

  • Venerdì 11 Dicembre 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Quesito

Nel nostro comune è stato nominato il Commissario dopo lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, chi deve firmare la relazione di fine mandato?


Risposta

L’articolo 4 del d. lgs. n. 149/2011 ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine  mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Ai sensi del comma 2, dell’articolo 4 del d. lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni successivi alla sottoscrizione della relazione, essa deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune, da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio (comma 3) la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione dell'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti. Tuttavia il soggetto tenuto alla firma non è il Commissario, ma il Sindaco. Sul punto, sebbene la norma non dia specificazioni, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 15/2015 ha precisato che “tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato, nonché, con l’identità di ratio che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far conoscere agli elettori l’attività svolta nella consiliatura di cui trattasi. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011.” (deliberazione n. 15/2015 Sez. Autonomie della Corte dei conti).

Pertanto in caso di scioglimento anticipato del consiglio è il Sindaco che ha l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. Pertanto non è il commissario prefettizio a dover sottoscrivere tale adempimento.

Si veda in proposito la recente deliberazione n. 95 del 2020 della sezione regionale di controllo della Calabria (allegata).



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