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Ministero dell’Interno. Entro il 15 gennaio 2021 devono essere richiesti i fondi per la progettazione della messa in sicurezza annualità 2021 (128 milioni)

  • Domenica 20 Dicembre 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Con comunicato del 18 dicembre, il Ministero dell'Interno ricorda l'accesso al fondo per l'anno 2021, sulla base del decreto 10 dicembre 2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 313 del 18 dicembre.

L’art. 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (in S.O. n.45/L alla G.U. n.304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, dispone testualmente: “Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.”.

Il successivo comma 52 del medesimo articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, stabilisce, inoltre, quanto segue: “Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.”.

Enti beneficiari

La richiamata normativa ha stabilito che possono beneficiare dell’assegnazione del contributo in esame gli enti locali.

Per “enti locali”, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

Modalità e termini di trasmissione della richiesta di contributo

Con decreto del Ministero dell’interno del 10 dicembre 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify

La compilazione della certificazione, da trasmettere a partire dal 21 dicembre 2020 ed entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2021, a pena di decadenza, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati") alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata (unica per ciascun ente utilizzata, principalmente, dall’Ufficio Ragioneria), è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento.

L'ente dovrà indicare, per ciascun progetto tutti i dati richiesti dalla certificazione, pena l’impossibilità di trasmettere la stessa (l'inserimento dei progetti successivi al primo – per un massimo di tre progetti - avviene con metodo incrementale, visualizzando la sezione aggiuntiva con l'apposito bottone “Aggiungi un CUP”).

Qualora la richiesta riguardi la messa in sicurezza di edifici pubblici, l’ente dovrà dichiarare di averne la proprietà o il possesso.

Una volta completato l’inserimento dei dati si accede ad una ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere sottoscritto digitalmente, in modalità PKCS#7 (.P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e dal RAPPRESENTANTE LEGALE quindi l’ente provvederà a caricare sulla piattaforma TBEL il predetto file.

Coloro che sono chiamati a sottoscrivere digitalmente la certificazione devono aver preventivamente censito la propria firma nella sezione “Configurazione Ente” dell’AREA CERTIFICATI –TBEL del sito web della Finanza Locale. Qualora la firma risulti già censita occorre fare attenzione a che la stessa sia associata alla figura professionale chiamata a sottoscrivere la certificazione in esame. Ad esempio, il Segretario Generale dell’ente delegato a svolgere le funzioni di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dovrà nuovamente censire la propria firma con riferimento al diverso ruolo ricoperto. In assenza di tale modifica il sistema rileverà un errore che non consentirà di completare l’operazione di trasmissione della richiesta.

Nella predetta "AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati", all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati, possono essere consultate le F.A.Q. relative al Sistema Certificazioni Enti Locali per la soluzione di eventuali problematiche connesse con l'utilizzo del sistema telematico di trasmissione dei dati nonché l’apposito manuale.

La trasmissione della richiesta di contributo con modalità esclusivamente telematica, tramite il ripetuto Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), è in linea con l’attività intrapresa da tempo da questa Direzione Centrale nel rispetto delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione

Si sottolinea che eventuali richieste trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione al contributo statale.

Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

La richiesta di contributo è per una “nuova” progettazione. Non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate. Un ente che ha già l'opera finanziata ha già effettuato la progettazione (il contributo non può coprire una progettazione già effettuata). Viceversa, nel caso in cui non vi è nulla di avviato allora il CUP originario è idoneo.

Al riguardo, si precisa che per gli enti che avranno trasmesso la richiesta di contributo entro il termine del 15 gennaio 2021, è possibile – nelle more della conclusione della procedura di concessione del contributo – avviare le gare per l’affidamento della progettazione a valere sulle risorse proprie che, nel caso di concessione del contributo, verranno poi liberate per altre finalità. In altre parole, rientrano nella definizione di “nuova” progettazione anche le gare avviate a decorrere dal 15 gennaio 2021.

Il CUP deve essere riferito alla sola progettazione. Tuttavia, l’art. 1, comma 52, lettera b-bis) della citata legge 27 dicembre 2019, n.160, consente all’ente locale di utilizzare un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. In questo caso l’ente locale dovrà fornire le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione. In virtù di tale facoltà concessa all’ente locale, nella compilazione della richiesta di contributo presente sul citato Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), in relazione al CUP indicato sarà necessario compilare o il campo “è di sola progettazione” oppure, in alternativa, il campo “è di lavori e che nel CUP è presente un quadro economico dal quale si evince che le spese di sola progettazione ammontano ad euro …”. In quest’ultimo caso il valore indicato dovrà coincidere con l’importo riportato nella medesima richiesta di contributo nella sezione “Costo complessivo della progettazione”.

Per quanto concerne il CUP (costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, come ad esempio: G17 H03 0001 30001 ), si evidenzia che per i relativi chiarimenti e per l'ottenimento dello stesso occorre fare riferimento all'apposita sezione del sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al link: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/.

Al fine di classificare correttamente i Codici Unici di Progetto (CUP) e stilare la graduatoria di cui al comma 54, si ricorda che:

  1. 1. i CUP vanno classificati per NATURA e TIPOLOGIA nel seguente modo:
  • i CUP di sola progettazione con una delle tipologie indicate:
    • o Natura - Acquisto o realizzazione di servizi 02
    • o Tipologia - 11 Studi e progettazioni
    • o Tipologia - 18     MANUTENZIONE STRAORDINARIA        
    • o Tipologia - 20     STUDI E PROGETTAZIONI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO
    • o Tipologia - 21     STUDI E PROGETTAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO
    • i CUP di lavori (che hanno nel quadro economico spese di progettazione) vanno classificati:
    • Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03
    • Tipologia tutte tranne manutenzione ordinaria

2. i CUP vanno classificati per Settore, Sotto-settore e Categoria nel seguente modo:

    • nel caso di CUP per a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico
    • o Settore - Infrastrutture ambientali e risorse idriche 02
    • o Sotto-settore - Difesa del suolo 05
    • o Categoria non specificata
    • nel caso di CUP per b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti
    • o Settore - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 01
    • o Sotto-settore - STRADALI 01
    • o Categoria non specificata
    • nel caso di CUP per c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente
    • Per la messa in sicurezza di edifici scolastici
    • o Settore - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 05
    • o Sotto-settore - SOCIALI E SCOLASTICHE 08
    • o Categoria EDILIZIA SCOLASTICA 086
    • Per efficientamento energetico di edifici scolastici
    • o Settore - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 05
    • o Sotto-settore - SOCIALI E SCOLASTICHE 08
    • o Categoria ALTRE OPERE DI EDILIZIA SOCIALE 999
    • Per la messa in sicurezza di altre strutture di proprietà dell’Ente
    • o Settore - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 05
    • o Sotto-settore TUTTE TRANNE IL SOTTOSETTORE SOCIALI E SCOLASTICHE 08
    • o Categoria tutte tranne 999
    • Per efficientamento energetico di altre strutture di proprietà dell’Ente
    • o Settore - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 05
    • o Sotto-settore TUTTE TRANNE IL SOTTOSETTORE SOCIALI E SCOLASTICHE 08
    • o Categoria 999 ALTRE OPERE

I CUP contenuti nelle richieste, benché regolarmente acquisiti, verranno successivamente sottoposti ad apposito controllo teso a verificarne la rispondenza per NATURA, TIPOLOGIA, SETTORE, SOTTO-SETTORE e CATEGORIA.

Eventuali difformità dei CUP a quanto su precisato comporta l’esclusione delle richieste. Si invitano gli enti a controllare la propria casella di posta certificata per accertare eventuali comunicazioni al riguardo.

In tal caso l’ente dopo aver ricevuto la segnalazione sulla propria PEC può produrre una nuova certificazione, in sostituzione di quella già inoltrata (dopo aver annullato la precedente comunicazione), attraverso un nuovo invio telematico, purché entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2021.

Richieste considerate al fine dell’attribuzione del contributo

Come stabilito dal comma 55, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e s.m.i., non saranno considerate le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla Banca dati BDAP (di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011), i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2019.

Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati. Questi ultimi enti per poter procedere nella compilazione devono, comunque, dichiarare nella certificazione, con la spunta della relativa casella, l’avvenuto adempimento alla banca dati BDAP anche se non tenuti come previsto dalla richiamata normativa.

In merito alla trasmissione del rendiconto 2019 alla Banca dati BDAP, si precisa che verranno verificati, altresì, ai fini dell’ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a:

-       SDB (Schemi di bilancio);

-       DCA (Dati contabili analitici);

-       IND (Indicatori).

Non saranno considerate le istanze degli enti che avessero effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati alla citata Banca dati.

Si precisa che in fase di acquisizione, il sistema effettua controlli formali e di quadratura dei dati (fornendo un riscontro all’Ente); naturalmente, in presenza di modelli compilati a zero non può segnalare discordanze.

L’ente è tenuto, una volta trasmessi i dati, a visualizzare tutti i prospetti acquisiti sul sistema, al fine di verificare la correttezza dei relativi contenuti.

Nel caso in cui l’ente locale accerta, dopo aver trasmesso la richiesta di contributo, di non aver ancora trasmesso alla Banca dati BDAP i documenti contabili riferiti al rendiconto 2019, come innanzi precisato, deve regolarizzare la propria posizione ed inviare, prima del 15 gennaio 2021, una nuova richiesta di contributo dopo aver preventivamente annullato la precedente richiesta.

In caso di dubbi sull’argomento, si invita l’ente a scrivere al seguente indirizzo mail: rgs.igepa.ufficio3@mef.gov.it.

Importo richiesta contributo

La richiesta di contributo presente nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, che ciascun ente locale deve compilare e ritrasmettere esclusivamente con procedura telematica, nella parte finale della medesima prevede i seguenti tre campi:

“Costo complessivo della progettazione”

In questo campo deve essere indicato il costo complessivo della sola “progettazione”. Se l’ente ha indicato un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori (vedere quanto già precisato in precedenza in relazione a “Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)” questo importo deve essere identico al costo della sola progettazione riportato nel quadro economico.

“Quota parte finanziata”

Deve essere riportato l’importo di un finanziamento già ricevuto e/o in itinere per la sola progettazione.

“Richiesta contributo”

Nella voce "Richiesta contributo" deve essere indicato l’importo che si richiede riferito al costo della sola “progettazione”. In sede di assegnazione del contributo anno 2020, alcuni enti hanno formulato richieste di contributo per importi elevati che, come successivamente accertato, riguardavano il costo dell’opera da realizzare anziché il costo della “progettazione”. Errori di tal genere potrebbero portare alla diretta esclusione della richiesta formulata oppure all’avvio di un lungo procedimento amministrativo di accertamento ed alla segnalazione del danno erariale causato a questa Amministrazione ed agli altri enti locali eventualmente esclusi per incapienza nel fondo stanziato.

L’importo da indicare in questo campo è pari alla differenza tra l’importo indicato in “Costo complessivo della progettazione” al netto di quanto indicato nel campo “Quota parte finanziata”. In assenza di altre fonti di finanziamento il valore indicato in questo campo sarà corrispondente a quanto indicato in “Costo complessivo della progettazione”.

Attribuzione del contributo

Ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della legge n.160 del 2019, e successive modifiche ed integrazioni, il contributo dell’anno 2021 sarà attribuito entro il 28 febbraio 2021, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Qualora l'entità delle richieste pervenute dovesse superare l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione del contributo sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dai commi 54 e 55 del citato articolo 1.

Rilevazione di errori nella richiesta di contributo – Indicazione operative

Gli enti locali sono invitati a verificare, prima della trasmissione della richiesta di contributo, i dati riportati nella medesima per accertare eventuali errori. Nel caso dovessero essere rilevati degli errori dopo l’invio della predetta richiesta e vi fosse necessità di rettificare il dato già trasmesso, l’ente può produrre una nuova certificazione, in sostituzione di quella già inoltrata, dopo aver annullato la precedente comunicazione, attraverso un ulteriore invio telematico, purché entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2021.

L’unica modalità consentita per rettificare di errori rilevati è di trasmettere una nuova richiesta dopo aver annullato la precedente richiesta. Eventuali comunicazioni inviate a questa Direzione a mezzo PEC o con altre modalità per segnalare errori e con le quali si chiede di apportare le dovute rettifiche, anche se trasmesse prima del 15 gennaio 2021, non verranno prese in considerazione.

Tali comunicazioni sono prive di effetti e la mancata modifica della richiesta di contributo, come innanzi precisato, comporta l’esclusione dall’eventuale assegnazione del contributo.

Si invita gli enti a non trasmettere la richiesta di contributo in prossimità della scadenza in modo da avere il tempo necessario per sanare eventuali errori.

Dopo l’invio della richiesta di contributo l’ente deve accertare che il sistema non abbia inviato a mezzo PEC (trattasi della PEC o delle PEC indicate dall’ente nella piattaforma TBEL) la segnalazione di eventuali errori. In tal caso il sistema trasmette in modo automatico, in genere entro 15/20 minuti dall’invio della richiesta, una comunicazione con la specifica dell’errore rilevato.

La richiesta che presenta degli errori non sanati è da intendersi come non acquisita.

A partire dal 16 gennaio 2021 non sarà più possibile sanare la certificazione trasmessa qualunque sia la natura dell’errore rilevato.



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