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Attenzione, anche i piccoli comuni devono deliberare il Gruppo Amministrazione Pubblica (Gap)

  • Domenica 18 Ottobre 2020
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  • Scritto da: Andrea Biekar

In breve

La facoltà concessa agli enti locali con meno di 5mila abitanti di non redigere il bilancio consolidato (articolo 233-bis, comma 3 Tuel) non esonera dalla determinazione annuale del gruppo di amministrazione pubblica (GAP). E’ questa la conclusione a cui si giunge dalla lettura del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al Dlgs. 118/2011.

 

Sono numerosi i punti del Documento unico di programmazione (DUP) in cui è richiamato l’obbligo di dare informazioni riguardo il GAP. Ad esempio, nell’identificazione degli obiettivi strategici, del piano delle attività e dei programmi, ove sono espressamente ricompresi gli enti e le società, rientranti nel gruppo di amministrazione pubblica. Anche nella sezione operativa (SeO) gli enti sono chiamati a dare informazioni riguardo agli obiettivi, gli indirizzi ed all’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Queste istruzioni si ritrovano anche per il DUP semplificato (per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) e per quello super semplificato per gli enti con meno di 2000 residenti.

E’ chiaro che questi enti, pur avendo la facoltà di non redigere il bilancio consolidato debbono annualmente definire il proprio GAP ed in quell’occasione esprimere la facoltà di non procedere al consolidamento degli enti, omettendo in caso di definire il perimetro di consolidamento.

E’ appena il caso di ricordare le informazioni da dare in sede di bilancio di previsione e del rendiconto annuale:

- “le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l’elenco con l’indicazione dei relativi siti web istituzionali;

-l’elenco degli indirizzi internet  di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione nonchè dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica”.

Gli enti con meno di 5mila abitanti che intendono avvalersi della facoltà di non redigere il bilancio consolidato devono dunque deliberare in Gap con atto di Giunta.

 

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