Sunto Personale

Incompatibilità di incarichi in società per il dipendente

  • Venerdì 28 Agosto 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Con sentenza n. 7/2020, la sezione Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti si pronuncia a dirimere la controversia circa l’assunzione di cariche in società di lucro avvenuta nella contestualità di rapporto di lavoro pubblico, in sede di ruolo di ricercatore universitario.

Il soggetto in esame è entrato in ruolo, come “Ricercatore”, presso un istituto Universitario, il 1° marzo 2011; l’8 marzo 2014 è nominato “Ricercatore confermato”. A seguire, il 31 dicembre 2014 ha prodotto dichiarazione con la quale optava per il regime di impegno a tempo pieno. In parziale contemporaneità, dal 17 febbraio 2005 al 30 aprile 2011, è stato amministratore unico di una prima società di capitali e, dal 03 maggio 2010 al 14 ottobre 2011, amministratore unico di una seconda società della stessa natura, senza ricevere/dichiarare compensi. La Corte regionale per l’Emilia – Romagna non lo ha poi ritenuto responsabile dell’omesso versamento del compenso correlato all’assunzione di cariche in società di lucro, avvenuta nella contestualità di rapporto di lavoro pubblico.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definendo il giudizio, accoglie invece parzialmente l’appello contro la precedente sentenza, condannando la parte soccombente al pagamento della remunerazione collegata all’esclusività della prestazione, inutilmente erogata, sulla quale spettano gli interessi di legge.

La Corte fa riferimento innanzitutto all’art. 60, del d.P.R. n. 3/’57, che dispone: “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria (…) o accettare cariche in società costituite a fini di lucro”, con divieto assoluto di ricoprire, a prescindere dall’onerosità dell’incarico, ruoli di amministrazione e di gestione in dette società.

Riguardo il regime di impegno, si richiama poi l’art. 11 del d.P.R. n.382 del 1980, che ha consentito ai professori di poter scegliere tra quello a tempo pieno e a tempo definito, cui corrisponde un maggiore o minore vincolo del principio di esclusività, quale dovere di dedicare “interamente” all’ufficio la propria attività lavorativa senza disperdere le energie in attività esterne ed ulteriori, ovvero “solo in parte”, cui corrisponde la possibilità di poter svolgere incarichi, tra quelli indicati dalla legge, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Il Collegio precisa che in ambedue i regimi di impegno è vietato assumere o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, risultando incompatibile con gli stessi l’esercizio del commercio e dell’industria. Non diversamente dispone infatti l’art.6, della legge 340/’10, ai commi 1, 9, 10 e 12.



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