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Corte dei conti. Interessante passaggio sugli impegni assunti successivamente all'esecuzione delle prestazioni, che tuttavia non sono debito fuori bilancio

  • Domenica 06 Marzo 2022
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  • Scritto da: Mira Redazione

Riportiamo per l'interesse operativo per gli enti l'interessante passaggio della Corte dei conti sezione regionali di controllo per la Lombardia (deliberazione 35/2022).

Gli  impegni di spesa per le prestazioni contrattuali effettuate dal concessionario dei servizi assunti successivamente all’esecuzione del contratto costituiscono violazione delle regole sul procedimento di spesa sopra citate, determinando irregolarità contabile del procedimento stesso.

Tuttavia l’esistenza di stanziamenti nel bilancio di previsione per importi corrispondenti a quelli impegnati destinati alla spesa di cui trattasi consente di escludere che, nel caso di specie, sia configurabile un debito fuori bilancio, da assoggettare alla procedura di riconoscimento di legittimità di cui all’art. 194 TUEL.

Ad avviso della Corte dei conti, l’esistenza dello stanziamento assicura, infatti, che l’obbligazione si è originata nell’ambito delle autorizzazioni alla spesa concesse dall’organo politico in sede di bilancio di previsione, rendendo di fatto superflua l’ulteriore delibera da parte del Consiglio comunale volta a riconoscere l’utilità della prestazione e a ricondurre al bilancio il relativo debito pecuniario. Difetta, in ultima analisi, quel presupposto di fatto (quale è la genesi del debito al di fuori del bilancio) che - come noto - vale a distinguere la fattispecie di cui all’art. 194, co. 1, lett. e), TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all’art. 191 TUEL) dalle altre ipotesi contemplate dall’art. 194 TUEL.


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