Semplificazioni, lavori in corso con
pagamenti sprint: stati di avanzamento entro il 21 agosto
di
Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
In breve
Direttori dei lavori,
responsabili dei servizi tecnici e di quelli finanziari sono coinvolti in
questa prova con scadenze rapide che difficilmente però potranno essere
rispettate, considerato anche il periodo estivo
Emissioni di stati di avanzamento straordinari e pagamenti
veloci sui lavori in corso, da portare a termine entro il 21 agosto. Direttori
dei lavori, responsabili dei servizi tecnici e di quelli finanziari sono
coinvolti in questa prova con scadenze rapide che difficilmente però potranno
essere rispettate, considerato anche il periodo estivo. La sfida arriva
dall’articolo 8, comma 4, del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020), finalizzato
ad accelerare i pagamenti alle imprese per concedere loro maggiore liquidità,
intervenendo sui lavori già in corso di esecuzione.
Nello specifico, con riferimento alle lavorazioni già effettuate
alla data del 17 luglio (giorno di entrata in vigore del decreto legge) il
direttore dei lavori è tenuto ad adottare uno stato di avanzamento dei lavori
(Sal), anche in deroga alle clausole contrattuali.
La scansione temporale prevede che il Sal venga adottato dalla
direzione lavori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,
quindi entro il 1° agosto 2020.
Contestualmente, e comunque entro cinque giorni dall’adozione
del Sal (6 agosto), dovrà essere emesso il certificato di pagamento. Entro 15
giorni dall’emissione del certificato, infine, dovrà essere effettuato il
pagamento, in tempi dimezzati rispetto a quelli ordinari.
Tensioni di liquidità potrebbero verificarsi laddove le opere
sono finanziate con mutui soggetti a erogazioni a stato di avanzamento lavori
(da Cassa depositi e prestiti per esempio), dal momento che la tempistica
prevista dalla norma non appare compatibile con i tempi necessari per la
richiesta e la successiva erogazione delle somme da parte dell’istituto mutuante.
In merito ai controlli, sono sospese fino alla fine di agosto le
verifiche previste dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973 per i pagamenti
superiori a 5mila euro. Meno chiara è invece la disciplina da applicare per il
documento unico di regolarità contributiva. La normativa dell’emergenza ha
stabilito che il Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020
conserva la sua validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza, vale a dire, per ora, fino al 29 ottobre
prossimo.
Il decreto semplificazioni, all’articolo 8, comma 10, prevede, ancora, che questa proroga di validità non si applichi alle procedure di selezione del contraente o per la stipula del contratto relative a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto. A questo punto occorre attendere che l’Inps chiarisca la portata di questa diversa disciplina del Durc.