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Finanziamenti esclusi da IVA solo se costituiscono meri passaggi di denaro, sempre imponibili se collegati ad obblighi di fare.

  • Giovedì 18 Giugno 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Nella risposta n. 188/2020 l'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sul trattamento fiscale ai fini IVA ed imposte dirette applicabile all'erogazione dei contributi europei di cui al Regolamento UE n. 1291/2013 (programma europeo "Orizzonte 2020") per l'acquisto di beni e servizi.  Nell’operazione intervengono diversi operatori tutti interessati alla realizzazione di un supercomputer.  L'Agenzia chiarisce nell’interpello il trattamento fiscale da riservare ai vari contributi specificando che:

- la somma ricevuta dal Consorzio dall’Ente pubblico per essere versata all’impresa beneficiaria per l'acquisto del Supercomputer configura un'operazione di mero finanziamento nell'ambito della quale il Consorzio fa solo da tramite, al di fuori di un rapporto sinallagmatico. Pertanto, trattandosi di una mera movimentazione finanziaria non assume rilevanza ai fini delle imposte dirette ed IVA;

- per quanto riguarda i finanziamenti al Consorzio finalizzati alla costruzione del polo tecnologico e per la realizzazione e gestione del Supercomputer (ricevuti sia dall'Istituto che dall'Impresa beneficiaria) si inseriscono all'interno di uno schema contrattuale, tipico delle prestazioni a carattere sinallagmatico e, pertanto, l'erogazione assume natura di corrispettivo da assoggettare ad IVA.

 Quelli erogati da soggetto nazionale saranno fatturati con applicazione dell'IVA al 22%, mentre i finanziamenti erogati da ente comunitario dovranno essere fatturati in regime di non imponibilità ex articolo 72, comma 1, lettera c), del Decreto IVA, secondo cui non sono imponibili "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ...".

Rispetto a quanto proposto dal Consorzio istante, il trattamento ai fini IRES dei finanziamenti. Per l'Agenzia, solo le somme ricevute dall'Impresa comune per l'approntamento del Tecnopolo, essendo finalizzate alla realizzazione dell'investimento, costituiscono contributi in conto impianti e dunque rilevino in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Diversamente, gli altri finanziamenti configurano "contributi in conto esercizio" e sono rilevanti ai fini del reddito ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera g) del TUIR, in quanto non erogati a fronte di una specifica voce di costo collegata allo stabilimento agli impianti e alle apparecchiature, bensì per molteplici finalità.


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