Revisorel

Quesito. Le maggiorazioni del compenso base del revisore del 10 per cento per spesa corrente e per spesa di investimenti, sono obbligatorie o facoltative da parte dell’ente locale?

  • Sabato 13 Marzo 2021
  • |
  • Scritto da: Mira Redazione

Il compenso dei revisori dei conti degli enti locali è fissato dalla delibera di nomina da parte del Consiglio, insieme ai criteri di determinazione dei rimborsi.

L’articolo 241 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il compenso deve essere fissato entro i limiti massimi (articolati per classe demografia e spese correnti e di investimento) disposti con Decreto Ministeriale (D.M. 21 dicembre 2018).


Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province3 è determinato, per ciascuna fascia demografica, partendo dagli importi indicati nella tabella.


Comuni:

Classi demografiche

Compenso annuo base

a) comuni con meno di 500 abitanti

2.480,00

b) comuni da 500 a 999 abitanti

3.180,00

c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

4.150,00

d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

6.030,00

e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

7.100,00

f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

10.150,00

g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti

12.890,00

h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti

15.670,00

i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti

18.410,00

l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti

21.210,00

m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti

23.940,00

n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre

27.650,00


Città metropolitane e Province :

a)Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti

23.940,00

b)Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti

27.650,00



Il compenso base tiene conto di due maggiorazioni:

1. maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di seguito riportata.


SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO


Comuni:

Classi demografiche

Spesa corrente

Media di classe 2017

a) comuni con meno di 500 abitanti

1.440,00

b) comuni da 500 a 999 abitanti

1.110,00

c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

930,00

d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

790,00

e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

770,00

f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

710,00

g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti

710,00

h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti

750,00

i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti

870,00

l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti

1.050,00

m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti

1.350,00

n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre

1.420,00


Città metropolitane e Province :

a)Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti

150,00

b)Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti

120,00


2. maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di seguito riportata.


SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO


Comuni:

Classi demografiche

Spesa investimenti Media di classe 2017

a) comuni con meno di 500 abitanti

980,00

b) comuni da 500 a 999 abitanti

520,00

c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti

350,00

d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

250,00

e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti

200,00

f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti

150,00

g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti

120,00

h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti

110,00

i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti

230,00

l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti

150,00

m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti

180,00

n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre

150,00


Città metropolitane e Province :

a)Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti

30,00

b)Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti

20,00


Le due maggiorazioni sono cumulabili tra loro e l’adeguamento del compenso deliberato dal Consiglio dell’ente non ha effetto retroattivo.


Pareri della Corte dei conti in materia di compensi

(Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Puglia n. 161/2017)

Qualora l'organo di revisione richieda, anche retroattivamente, il riconoscimento delle maggiorazioni dei compensi legate alle spese correnti ed alle spese di investimento, resta in capo all'Amministrazione la verifica delle condizioni richieste e la determinazione dell'entità della maggiorazione fino al 10%. Secondo l'articolo 1 del Decreto Ministeriale che fissa i compensi del 20 maggio 2005, tra l'altro, le maggiorazioni previste alle lettere a) e b) sono cumulabili e l'eventuale adeguamento del compenso deve essere deliberato dal Consiglio dell'ente, non potendo risultare retroattivo.


Conclusione

L’ente è tenuto a considerare la maggiorazione prevista per il superamento della spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, rispetto alla media. Tale percentuale è fissata dall’ente entro il tetto del 10 per cento. Stesso principio per l’ulteriore maggiorazione se la spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, supera quella media.







Articolo 1 DM 21 12 2018

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.