Il
diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18
della legge n. 109/109 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis, in
conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati
dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato
dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato
completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può
essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte
regolamentare. Lo ha affermato la Cassazione, sezione prima, civile, sentenza
10222/2020.