Controlli/2 - Nei rendiconti 2019 esame su tre
equilibri
di Patrizia Ruffini
Analisi
della nuova regola di finanza pubblica, utilizzo delle anticipazioni di
liquidità, disavanzo da utilizzo del metodo ordinario per il fondo crediti
dubbia esigibilità: ecco le principali novità entrate nelle linee guidae
nei questionari relativi
al rendiconto 2019, approvati dalla Corte dei conti con la deliberazione della
sezione Autonomie n. 9/2020 (si veda anche il
Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 giugno). Responsabili
finanziari e revisori degli enti che si sono avvalsi della proroga al 30 giugno
del termine di approvazione del rendiconto possono conoscere, prima del
completamento del processo di rendicontazione, le singole verifiche sul
rispetto dei principali adempimenti posti dall'ordinamento contabile a garanzia
della regolarità delle gestioni.
Innanzitutto la semplificazione dei vincoli di finanza pubblica fa venire meno la "storica" sezione dedicata, sostituta dalla domanda se l'ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge 145/2018. I controlli tengono conto anche del Dm 1° agosto 2019 (undicesimo correttivo), che ha articolato il risultato finale di competenza, che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell'esercizio (articolo 1, comma 821, della legge 145/2019) in tre distinti equilibri: «risultato di competenza», «equilibrio di bilancio» ed «equilibrio complessivo». Su questo aspetto la domanda verte sul conseguimento dell'equilibrio complessivo individuato dal decreto 1° agosto 2019.