Sunto Ragioneria

Accertamenti dei Comuni al buio dopo il Dl Rilancio

  • Sabato 23 Maggio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

22 maggio 2020

Accertamenti dei Comuni al buio dopo il Dl Rilancio

di Cristina Carpenedo (*) e Tommaso Ventre (**) - Rubrica a cura di Anutel

L'attività accertativa dei Comuni rischia il collasso dopo il groviglio di norme che il nuovo Dl 34/2020 disegna sulla sospensione delle attività e dei versamenti tributari nel primo anno di applicazione dell'accertamento con forza esecutiva introdotto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
Per tracciare il quadro completo della vicenda bisogna partire dalla soluzione normativa contenuta negli articoli 67 e 68 del decreto 18/2020 (cura Italia). Il primo ha disposto per tutti gli enti impositori la sospensione dei soli termini delle attività, comprese quelle di accertamento, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio, mentre il secondo ha sospeso i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e ingiunzioni di pagamento comprendendo anche gli accertamenti esecutivi del comma 792 scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio (portato al 31 agosto dal Dl rilancio). La duplice natura dell'avviso di accertamento deve però essere tenuta nella debita considerazione al fine dell'interpretazione.
In primo luogo infatti l'avviso di accertamento va a contestare l'inadempimento del soggetto e solo dopo, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 792, lettera b), questo atto, acquista efficacia esecutiva e si trasforma in un atto funzionale alla riscossione coattiva. Sul punto l'agenzia delle Entrate ha infatti immediatamente precisato che il riferimento all'avviso di accertamento esecutivo va inteso in relazione alla fase successiva all'affidamento in carico ad agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), così confermando che l'articolo 68 è circoscritto alla riscossione coattiva. Oltretutto, essendo il termine per il pagamento legato a quello per la proposizione del ricorso, questo termine è assoggettato al periodo di sospensione disposto dall'articolo 83 del medesimo decreto.
Il quadro normativo è stato completato con il richiamo, presente sia all'articolo 67 sia all'articolo 68, della norma contenuta all'articolo 12 del Dlgs 159/2015 di differimento della decadenza e della prescrizione delle attività per periodi diversi a seconda che si applichi il comma 1 o il comma 2. Quest'ultimo comma è giunto dopo il differimento di ben due anni delle attività e in sede di conversione è stato confermato solo per le attività di riscossione coattiva mentre è stato stralciato per le attività di accertamento che godrebbero solo di 84 giorni aggiuntivi.

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