In caso di obbligazioni senza il preliminare impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra il creditore e il funzionario che ha ordinato la spesa e non risulta ammissibile l'azione residuale d'ingiustificato arricchimento. E’ quanto si desume dalla sentenza della sentenza della Cassazione (n. 26985/2020) chiamata in causa in un contenzioso tra un consorzio ed un comune.
La Cassazione ribadisce che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita (tra varie, Cass. 21 novembre 2018, n. 30109).
Non è quindi ammissibile l'azione d'ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale, il quale può riconoscere a posteriori, a norma dell'art. 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato, il debito fuori bilancio.