Sunto Personale

Danno erariale per assunzioni di personale prima di aver approvato il bilancio

  • Sabato 23 Maggio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Danno erariale per i dirigenti che assumono senza aver rispettato la scadenza di legge per l’approvazione del bilancio. La conferma arriva dalla sentenza n° 41/2020 della Procura regionale della Corte dei Conti per le Marche.

I fatti: 

-In data 2 ottobre 2017 si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di 35 operatori per la mensa, il provvedimento del 30 settembre 2017, è firmato dal responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, dalla dirigente delle Politiche sociali e recava  il visto favorevole di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario;

-        i contratti individuali tra ogni singolo operatore e l’amministrazione comunale con effetto dal 02/10/2017 venivano sottoscritti, alcuni in data 19/10/2017 altri il 20/10/2017;

- in data 25/11/2017, con deliberazione consiliare, veniva esaminato ed approvato il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune, trasmesso il successivo 28 novembre alla BDAP.

Dopo le indagini, la Procura ha rilevato l’effettuazione delle assunzioni in violazione del divieto posto dal legislatore all’articolo 9.1 quinquies del D.L. 113/2016, quale misura per gli enti inosservanti dei termini di legge nell’approvazione dei principali documenti contabili e, nel caso di specie del bilancio consolidato al 30 settembre 2016.

Ha quantificato il danno erariale nella somma delle retribuzioni erogate al predetto personale dalla data dell’assunzione fino alla data di avvenuta approvazione del bilancio consolidato per il 2016.

Con riferimento al responsabile dei servizi finanziari il requirente ha evidenziato che il ruolo dello stesso, anche a seguito delle intervenute riforme, non si limiterebbe più ad una mera verifica della copertura finanziaria della spesa, ma assurgerebbe a vero e proprio garante degli equilibri di bilancio, della correttezza della spesa e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica nell’ambito della più complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali.

La sentenza

Il Collegio giudicante ha confermato la tesi della procura, in merito alla violazione dell’articolo 9 comma 1-quinqies DL 113/2016, già oggetto di pronuncia da parte  dalla Sezione di Controllo Veneta della Corte dei Conti secondo la quale “Il divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1- quinquies, del D.L. 113/2016 riguarda sia le “assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”, sia la stipula di “contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi”.

I magistrati contabili hanno anche sancito che la data di assunzione è quella indicata nel contratto, infatti, la privatizzazione del pubblico impego ha portato al superamento della costituzione del rapporto di lavoro pubblico mediante un atto unilaterale della Pubblica amministrazione, dovendo necessariamente darsi rilevanza al momento della stipula del contratto di lavoro. Le assunzioni, pertanto, nel caso di specie non possono che essere avvenute nel mese di ottobre, sia che si consideri il momento di avvio della prestazione contrattuale, sia che si consideri l’anomala stipula degli stessi, verificatasi addirittura in data 19 e 20 ottobre 2017, non potendo, pertanto, ricondurre le stesse alla mera volontà unilaterale della pubblica amministrazione.

I giudici rilevano poi che il servizio in questione non può essere qualificato come essenziale bensì un servizio a domanda individuale che l’ente locale è libero di istituire o meno come più volte ribadito dalla giurisprudenza civile, amministrativa e contabile

La quantificazione del danno

Il Collegio ritiene che debbano tenersi in considerazione i vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione comunale, fattispecie di carattere generale, applicabile a maggior ragione nel caso di specie laddove il Comune ha proceduto ad erogare servizi a domanda individuale in cambio di un corrispettivo. Il Comune   avrebbe potuto, nell’Ottobre 2017 e nelle more dell’approvazione tardiva del bilancio consolidato 2016, in via del tutto provvisoria, procedere ad attivare il servizio mensa della scuola primaria ovvero della scuola di infanzia/primavera con il personale in servizio a tempo indeterminato.

I giudici, anche grazie alla relazione fornita dall’organo di revisione, hanno quantificato il danno nella differenza (perdita) tra i corrispettivi (al netto di IVA) incassati fino alla data di approvazione del bilancio consolidato ed i costi sostenuti dal Comune per il servizio mensa nel medesimo periodo (personale, acquisto di derrate alimentari). In buona sostanza, avendo il servizio in esame prodotto una perdita economica per l’amministrazione, anche a causa delle predette assunzioni illegittime, i magistrati addebitano i maggiori oneri proporzionalmente ai tre dirigenti.

 


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