Revisorel

Revisori, la Corte dei conti «segnala» il professionista per la relazione al rendiconto lacunosa

  • Lunedì 18 Maggio 2020
  • |
  • Scritto da: Mira Redazione

Revisori, la Corte dei conti «segnala» il professionista per la relazione al rendiconto lacunosa

di Marco Rossi e Patrizia Ruffini 

·        PDFLa delibera della Corte dei conti Lombardia n. 68/2020

 A fronte di una relazione al rendiconto del revisore incompleta, largamente lacunosa, e tale da non potere desumere il giudizio formulato, la Corte dei conti ha ordinato la trasmissione della pronuncia all'ordine professionale di appartenenza e alla Prefettura. A disporlo è stata la Sezione della Lombardia (deliberazione n. 68/2020) in esito ai controlli di regolarità effettuati sul rendiconto 2017, che era stato approvato dal consiglio sulla base di una relazione carente dell'organo di controllo. L'attualità della pronuncia deriva dagli aspetti analizzati: le modalità di calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità e, appunto, la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto, inviata tramite l'applicativo ConTe che risultava in più parti incompleta e, tra l'altro, mancante della firma del revisore.

Errato calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità
Alla luce del principio contabile, l'applicazione del metodo ordinario implica che la percentuale di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità in sede di rendiconto deve essere pari al complemento a 100 dell'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi (anni 2013-2017, nel caso esaminato) rispetto ai residui attivi iniziali dei medesimi esercizi. I residui attivi iniziali e le riscossioni in c/residui da considerare poi sono quelli «…degli ultimi 5 esercizi…», ossia, per la fattispecie esaminata, quelli del quinquennio 2013/2017.
A fronte di questi principi, invece l'ente ha accantonato un Fondo crediti dubbia esigibilità riferito non a «residui attivi iniziali» e «riscossioni in c/residui», ma bensì ad «accertamenti» e «riscossioni» che costituiscono le grandezze da assumere in relazione all'analogo fondo da iscrivere nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.
A parte il metodo, tra l'altro, forma oggetto di rilievo della magistratura contabile la mancanza delle valutazioni tecniche da parte del revisore circa il metodo di calcolo o la congruità o meno della somma accantonata al Fondo crediti dubbia esigibilità .
Pertanto, nonostante la situazione economico-finanziaria del Comune risulti essere solida, sia sotto il profilo della disponibilità di cassa, sia della consistenza dell'avanzo di amministrazione, la pronuncia dichiara l'impossibilità di addivenire a una valutazione circa la congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità dell'ente.

Leggi l’articolo completo sul sito de Il Sole 24 ORE.