Revisori, la Corte dei conti «segnala» il
professionista per la relazione al rendiconto lacunosa
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PDFLa delibera della
Corte dei conti Lombardia n. 68/2020
Errato
calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità
Alla luce del principio contabile, l'applicazione del metodo ordinario implica
che la percentuale di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità in
sede di rendiconto deve essere pari al complemento a 100 dell'andamento delle riscossioni
in c/residui degli ultimi 5 esercizi (anni 2013-2017, nel caso esaminato)
rispetto ai residui attivi iniziali dei medesimi esercizi. I residui attivi
iniziali e le riscossioni in c/residui da considerare poi sono quelli «…degli
ultimi 5 esercizi…», ossia, per la fattispecie esaminata, quelli del
quinquennio 2013/2017.
A fronte di questi principi, invece l'ente ha accantonato un Fondo crediti
dubbia esigibilità riferito non a «residui attivi iniziali» e «riscossioni in
c/residui», ma bensì ad «accertamenti» e «riscossioni» che costituiscono le
grandezze da assumere in relazione all'analogo fondo da iscrivere nell'ambito
degli stanziamenti del bilancio di previsione.
A parte il metodo, tra l'altro, forma oggetto di rilievo della magistratura
contabile la mancanza delle valutazioni tecniche da parte del revisore circa il
metodo di calcolo o la congruità o meno della somma accantonata al Fondo
crediti dubbia esigibilità .
Pertanto, nonostante la situazione economico-finanziaria del Comune risulti
essere solida, sia sotto il profilo della disponibilità di cassa, sia della
consistenza dell'avanzo di amministrazione, la pronuncia dichiara
l'impossibilità di addivenire a una valutazione circa la congruità del Fondo
crediti dubbia esigibilità dell'ente.