Sunto Ragioneria

GU. Pubblicato il decreto sulla situazione patrimoniale semplificata a regime

  • Venerdì 27 Novembre 2020
  • |
  • Scritto da: Mira Redazione
In breve
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020 il decreto del 10 novembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui sono definite le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale.

Il nuovo decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, dell’11 novembre 2019 concernente “Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilità economico - patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019”, ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale devono allegare quindi al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall’allegato A al nuovo decreto.
Si presentano ora alcuni degli argomenti più rilevanti dell’allegato al decreto.
La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’articolo 232, comma 2, del TUEL, deve essere trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009.
Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’articolo 233-bis, comma 3, del TUEL.
I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’articolo 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell’allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:
a. il conto economico,
b. l’allegato h) concernente i costi per missione,
c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.
Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che negli esercizi precedenti hanno adottato la contabilità economico patrimoniale possono continuare a redigere gli schemi di bilancio con le stesse regole.
Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che negli esercizi precedenti, in attuazione dell’articolo 232, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, hanno predisposto la situazione patrimoniale con modalità semplificate, possono decidere di avviare la contabilità economico patrimoniale. La delibera di giunta concernente la decisione di tenere la contabilità economico patrimoniale è trasmessa alla BDAP.
Al fine di semplificare l’elaborazione della Situazione patrimoniale, le seguenti voci possono essere valorizzate con importo pari a 0:
AA Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;
ACI Rimanenze;
ACII1a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
ADI Ratei attivi;
AD2 Risconti attivi;
PAIII Risultato economico dell'esercizio;
PD3 Acconti;
PEI Ratei passivi;
PEII1 Contributi agli investimenti;
PEII2 Concessioni pluriennali;
PEII3 Altri risconti passivi;
Conti d’ordine.
Sempre al fine di semplificare l’elaborazione della Situazione patrimoniale, non è obbligatoria:
- la compilazione della colonna “Anno -1”, limitatamente al primo anno di redazione della Situazione patrimoniale semplificata;
- l’indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo per i Crediti e i Debiti;
- l’indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo per le Immobilizzazioni finanziarie;
- l’indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per le immobilizzazioni materiali.
Gli enti che si avvalgono della facoltà di non valorizzare le voci dei conti d’ordine riguardanti le garanzie e i beni di terzi in uso e i beni dati in uso a terzi, dedicano una particolare attenzione all’illustrazione, nella Relazione sulla gestione, delle informazioni previste dall’articolo 11, comma 6, lettere l) e m) del decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardanti:
-l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente e del rischio di applicazione dell’articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
-l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti.
Al fine di fornire agli enti un supporto nell’elaborazione della Situazione patrimoniale con modalità semplificate sono stati predisposti i seguenti file:
- “Situazione patrimoniale 2019”;
- “Situazione patrimoniale semplificata”;
- “Situazione patrimoniale semplificata – prima elaborazione”.
I primi due file sono utilizzabili per l’elaborazione della Situazione Patrimoniale relativa, rispettivamente, all’anno 2019 e agli anni successivi al 2019.
Il file “Situazione patrimoniale – prima elaborazione” è destinato agli enti di nuova istituzione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che intendono avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, ai fini della redazione della Situazione patrimoniale semplificata da allegare al rendiconto del primo esercizio successivo alla costituzione dell’ente. In occasione della redazione dei rendiconti degli esercizi successivi, gli enti di nuova istituzione utilizzano il file “Situazione patrimoniale semplificata”.
Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sorti a seguito di fusione, compresa la fusione per incorporazione, utilizzano il file “Situazione patrimoniale semplificata” ai fini della redazione Situazione patrimoniale semplificata a decorrere dal primo esercizio successivo alla fusione.
I suddetti file, denominati “File RGS”, il cui utilizzo è facoltativo, sono resi disponibili nel sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - sezione Arconet - sotto la voce “Documenti”, e consentono, in automatico, di aggregare le voci del piano patrimoniale e di raccordarle alle voci dello stato patrimoniale.
In altre parole, gli enti possono predisporre la propria situazione patrimoniale in modalità semplificata inserendo nei fogli elettronici di tali file le informazioni riguardanti le attività e le passività patrimoniali dell’ente secondo le modalità individuate nell’allegato al decreto.
Sulla base dei dati inseriti, i file provvedono automaticamente all’elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato e all’elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il rendiconto, da allegare al rendiconto stesso.
Per quanto riguarda i dati dell’inventario, questi devono comprendere anche i beni che sono entrati nella disponibilità dell’ente a seguito di un’operazione di leasing finanziario o di compravendita con “patto di riservato dominio” ai sensi dell’articolo 1523 e ss del Codice civile, da iscrivere con apposite voci che consentono di evidenziare che trattasi di beni non ancora di proprietà dell’ente.
Per determinare l’importo delle voci riguardanti le Immobilizzazioni materiali e immateriali dello stato patrimoniale (ABI, ABII e ABIII) gli enti possono utilizzare il foglio elettronico “inventario riclass” dei sopra indicati file, nel quale, dopo avere aggregato le voci del proprio inventario aggiornato e riclassificato al 31 dicembre dell’anno di riferimento che hanno il medesimo codice del piano dei conti integrato patrimoniale, è necessario inserire:
a) nella colonna “Valore di inventario” i valori attribuiti ai beni del proprio inventario aggregati per codice del piano patrimoniale;
b) nella colonna “Importo ammortizzato” i valori di ammortamento calcolati al 31 dicembre dell’anno di riferimento secondo le modalità indicate tra i “Criteri di valutazione”.
Per quanto riguarda i dati finanziari del Rendiconto, si utilizzano:
- gli importi delle voci “Totale dei residui attivi” e “Totale residui passivi” del conto del bilancio, analiticamente riportati nel modulo finanziario del piano dei conti integrato, da trasmettere alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009 (cosiddetti SDB “schemi di bilancio” e DCA “dati contabili analitici” definiti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 1, lettera b) e dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016);
- gli importi degli accertamenti pluriennali e degli impegni pluriennali riportati negli allegati f) e g) al rendiconto;
- gli importi delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre;
- gli importi dell’allegato c) al rendiconto riguardante l’accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione;
- gli importi del prospetto SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre, allegato al rendiconto ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Per determinare l’importo dei crediti e dei debiti dell’ente al 31 dicembre di ciascun anno è possibile utilizzare i fogli elettronici “Residui attivi e accertamenti pluriennali” e “Residui passivi e impegni pluriennali” che consentono di riclassificare i dati di contabilità finanziaria (residui attivi e passivi e gli accertamenti e gli impegni finanziari imputati agli esercizi successivi) nei crediti e debiti della Situazione patrimoniale, trasformando le voci del modulo finanziario in quelle del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato.
Per determinare l’importo delle voci della Situazione patrimoniale PB “Fondi per rischi e oneri” e PC “Trattamento di fine rapporto” è possibile utilizzare i fogli elettronici “Accant nel risult di ammin” e “FCDE”.
Per determinare l’importo delle disponibilità dell’ente al 31 dicembre, è possibile utilizzare il foglio elettronico “Dispon liquide”.
Le seguenti voci della Situazione patrimoniale sono determinate invece sulla base di dati extra-contabili:
ABI6 Immobilizzazioni (immateriali) in corso ed acconti;
ABIII3 Immobilizzazioni (materiali) in corso ed acconti;
ABIV 1 Partecipazioni (che costituiscono immobilizzi);
ABIV3 Altri titoli (che costituiscono immobilizzi);
ACIII1 Partecipazioni (che non costituiscono immobilizzi);
ACIII2 Altri titoli (che non costituiscono immobilizzi).
Per determinare l’importo delle voci dello stato patrimoniale sopra indicate è possibile utilizzare il foglio elettronico “Dati extracont” che consente l’acquisizione dei dati del piano dei conti patrimoniale sulla base di fonti extracontabili e di aggregarle nelle voci della Situazione patrimoniale.
A decorrere dall’anno 2020, alle voci della Situazione patrimoniale riguardanti il fondo di dotazione e le riserve del patrimonio netto PAIIb sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell’ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale, mentre la voce PAIIa “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” al 31 dicembre di ciascun anno è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale, per un importo pari alla seguente somma algebrica:
+ totale dell’attivo,
- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
- il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.
Nei casi in cui il Fondo di dotazione e/o la voce PA II a “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” assumono valore negativo, è possibile ridurre le altre riserve disponibili.
Infine, va evidenziato come l’attribuzione di un importo negativo al Fondo di dotazione o al Totale del Patrimonio netto imponga al Consiglio e alla Giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscano anche la possibilità di ripianare in tempi ragionevoli il deficit patrimoniale. In ogni caso l’ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria Situazione patrimoniale e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.

Scarica gli allegati dell'articolo:


Tags:

BDAP

Leggi anche