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Relazione al rendiconto, la carenza di documenti non interrompe i termini dei revisori

  • Lunedì 11 Maggio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

 

11 maggio 2020

Relazione al rendiconto, la carenza di documenti non interrompe i termini dei revisori

di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

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Per il rilascio della relazione al rendiconto il revisore deve basarsi sulla documentazione ricevuta la cui incompletezza non può giustificare l'interruzione del termine di 20 giorni previsto dall'articolo 239 del Tuel. È il principio che emerge dalla sentenza del Tar Lombardia n. 592/2020 a seguito del ricorso presentato da un revisore revocato per aver trasmesso in ritardo la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione, proprio a causa dell'incompletezza dei documenti.

Questi i fatti. Il 3 aprile 2019 il responsabile del settore finanziario inviava al revisore una prima parte della documentazione relativa al rendiconto 2018 e, a riscontro, lo stesso revisore chiedeva conferma della completezza. In data 10 aprile 2019 il responsabile del servizio finanziario trasmetteva al professionista le spese di rappresentanza, il 19 aprile «la nota relativa ai debiti/crediti delle società partecipate», il 26 aprile ulteriore documentazione (tra cui l'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal bilancio, e quello dei residui attivi e passivi per anno di provenienza) e, infine, il 29 aprile, l'elenco dei beni immobili con l'attestazione sulla tempestività dei pagamenti. Nel mentre, lo stesso responsabile segnalava al revisore che la relazione avrebbe dovuto pervenire entro il 24 aprile 2019, essendo – invece – stata trasmessa il 30 aprile 2019, mezz'ora prima della seduta del consiglio comunale, che prendeva atto dell'impossibilità di esaminarla.

 

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