di Anna
Guiducci e Patrizia Ruffini
In breve
A fissare il calendario e le
regole per la trasmissione della la relazione-questionario è la Sezione
Autonomie
I revisori dei conti dovranno inviare la
relazione-questionario sul bilancio consolidato 2019 entro il 31 gennaio 2021.
A fissare il calendario e le regole per la trasmissione è la Sezione Autonomie
della Corte dei conti con la deliberazione n. 16/2020, riferita alle linee
guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali
sul bilancio consolidato 2019. I giudici contabili ribadiscono la rilevanza del
bilancio consolidato e la sua assoluta centralità nell'ambito
dell'armonizzazione contabile, in quanto documento preordinato a dare piena
evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente e alla
complessiva attività svolta. Nella deliberazione i magistrati sottolineano
anche come il consolidamento dei conti consenta di superare quel frazionamento
dei soggetti erogatori di servizi pubblici che potrebbe rappresentare ostacolo
a una piena conoscibilità della situazione finanziaria complessiva che
rappresenta condizione imprescindibile per la governabilità dei conti del
Paese.
La delibera della
Sezione Autonomie n. 16/2020
Il termine per l'assolvimento dell'obbligo
riferito all'esercizio 2019 è slittato, per effetto della normativa
emergenziale (articolo 110 del Dl 34/2020), al 30 novembre 2020. In vista
dell'avvicinarsi della scadenza di questo adempimento, che impegna tutti gli
enti con più di 5mila abitanti, la Corte dei conti ha revisionato le linee
guida approvate lo scorso anno, facendo tesoro dell'esperienza acquisita. Le
indicazioni fornite mirano ad assicurare l'uniformità dei comportamenti dei
revisori contabili, chiamati a rendere specifico parere, e a fornire agli enti
uno strumento di "aiuto" nella gestione delle operazioni
propedeutiche al corretto consolidamento delle risultanze contabili dei
soggetti inclusi nel Gruppo amministrazione pubblica (cosiddetto Gap).
Il questionario
Il questionario, che sostanzialmente
ricalca lo schema di quello precedente, è articolato in 6 sezioni per
riprodurre i passaggi di rilievo per l'elaborazione del bilancio consolidato e
da note metodologiche esplicative che recano esempi per il corretto inquadramento
di alcuni dei quesiti proposti.
La Sezione Prima «Individuazione GAP e Area di consolidamento» è dedicata alla
corretta individuazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di
consolidamento, secondo le prescritte modalità.
Con la Sezione Seconda, (Comunicazioni e direttive per l'elaborazione del
consolidato) si verifica se l'ente territoriale capogruppo ha fornito tutte le
indicazioni e le direttive agli organismi inclusi nel perimetro di
consolidamento per l'elaborazione dei documenti necessari alla redazione del
bilancio consolidato.
La Sezione Terza punta invece l'attenzione sulle «Rettifiche di
pre-consolidamento ed elisione delle operazioni infragruppo», in cui rientrano
le verifiche sulla corretta attività di omogeneizzazione dei bilanci e di
eliminazione delle partite reciproche. Segue la Sezione Quarta dedicata alle
«Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo». I revisori,
nell'ambito della circolarizzazione dei crediti e debiti, sono inoltre chiamati
a verificare l'avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra ente capogruppo e
organismi inclusi nel perimetro.
La Sezione Quinta dedicata alle «Verifiche sul valore delle partecipazioni e
del patrimonio netto», tende a rilevare la correttezza nella determinazione del
patrimonio del «gruppo amministrazione pubblico».
La Sezione Sesta infine riguarda le «Verifiche sui contenuti minimi della nota
integrativa», che deve tenere in opportuna evidenza tutti i fatti contabili e
gestionali utili a inquadrare correttamente il contributo economico che l'ente
capogruppo fornisce assieme ai suoi organismi consolidati in termini di
equilibri di finanza pubblica.
La nota metodologica
La relazione-questionario sul bilancio
consolidato 2019 dovrà essere trasmessa per il tramite del sistema Con.Te.
(Contabilità Territoriale), a cui, ora, si accede solo con le proprie
credenziali Spid di secondo livello.
Infine, attraverso le linee guida i giudici
contabili ricordano ai revisori l'onere che ricade su di loro di verificare che
la banca dati sia adeguatamente alimentata dagli enti, segnalando alla
competente struttura la necessità di inserire le informazioni mancanti. Inoltre
è in capo ai revisori dei conti anche l'onere di verificare la coerenza dei
dati presenti in Bdap con quanto risultante dai documenti formalmente
approvati. A tal fine, i controllori potranno registrarsi nel sistema Bdap per
accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di
competenza.
Riproduzione riservata ©
Per visionare l'articolo sul sito del sole24ore clicca qui