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Terremoto. Gli enti che non vogliono beneficiare dei differimenti mutui devono comunicarlo alla Cdp entro il 30 aprile

  • Lunedì 20 Aprile 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Saranno applicate dalla CDP le misure a beneficio degli enti locali, relative a :

      per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2012 (Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), e per i comuni della zona rossa individuati dal DPCM del 23 febbraio 2020, il differimento del pagamento delle rate previste per il 2020 in 20 semestralità a partire dal 2021, senza sanzioni ed interessi;

      per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria) e del 2017 (Isola di Ischia), il differimento del pagamento delle rate previste per il 2020 rispettivamente al terzo anno ed al primo anno successivo la data di fine ammortamento contrattuale, senza sanzioni ed interessi;

      per tutti gli enti con mutui trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione degli artt. 111 e 112 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, CDP, la sospensione per l’anno 2020 del pagamento delle quote capitale

Attenzione: la Cdp richiede agli enti che non volessero beneficiare di tali differimenti di trasmettere, entro il 30 aprile 2020, apposita comunicazione all’indirizzo pec cdpspa@pec.cdp.it.


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