Sunto Ragioneria

Imposta di registro fissa per i trasferimenti immobiliari tra enti posseduti dalla stessa Pubblica amministrazione

  • Venerdì 28 Agosto 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Con la risposta n. 279 del 27 agosto 2020, l’Agenzia si pronuncia sulla questione della tassazione degli atti di trasferimento ad una Pubblica Amministrazione in applicazione dell'articolo 1, comma 737 della legge n. 147 del 2013, che stabilisce un regime di favore.

Il quesito è stato proposto tramite un interpello da parte di un Istituto Autonomo Case Popolari, che vedrebbe il trasferimento a titolo gratuito, con provvedimento/decreto del Presidente della Giunta regionale e/o con atto di cessione da parte del Commissario liquidatore degli IACP in favore di un Ente Regionale, appartenere all'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, in questo caso la Regione.

Si applicherebbe dunque il regime di favore, prevedendo l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, se dovute, "nella misura fissa di 200 euro ciascuna".

L’Istante richiama poi la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, con la quale è stato chiarito che il regime in argomento trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all'accorpamento di strutture provinciali, facenti capo ai medesimi enti, in strutture regionali, o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria.

L’Agenzia dichiara che la terminologia utilizzata dal legislatore nel comma 737 dell’articolo 1, legge 147 del 2013, lascia intendere con sufficiente chiarezza che gli enti a cui si riferisce l'agevolazione in argomento sono enti pubblici, come quelli riportati nel quesito proposto.

Viene inoltre chiarito che, ai fini dell'applicabilità della citata norma di favore, è necessario che il trasferimento dei beni abbia determinate caratteristiche:

- avvenga a titolo gratuito;

- venga effettuato nell'ambito di una operazione di riorganizzazione;

- si realizzi tra enti che appartengono per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

A parere dell’Agenzia, tali condizioni previste dalla citata norma di favore sussistono anche con riferimento ai trasferimenti di beni effettuati nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione del caso presentato.

In conclusione, l’Istituto autonomo per le case popolari e l'Ente Regionale appartengono alla medesima struttura organizzativa politica, ovvero alla Regione, ed essendo il trasferimento a titolo gratuito, trova applicazione la previsione di favore recata dall'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Pertanto, secondo l'Agenzia, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

 

 


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