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RGS. PNRR: i criteri e le regole per imputare i costi del personale (e dei consulenti) nel quadro economico

  • Mercoledì 19 Gennaio 2022
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  • Scritto da: Mira Redazione

Con la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 la Ragioneria generale fissa le regole per imputare a carico dei progetti Pnrr il personale (e i collaboratori) a tempo determinato finalizzati all’attuazione dei singoli progetti.


Nello specifico, sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti, “se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto”.

In questa categoria rientrano le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. Si precisa in ogni caso che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea:

incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;

collaudo tecnico-amministrativo;

incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;

incarichi in commissioni giudicatrici;

altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.


I costi possono essere posti a carico del PNRR “nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico”, calcolati sulla base di quanto indicato nella  presente circolare.

Si precisa che, per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all’interno dei limiti massimi previsti, per l’intera durata del progetto, per le quattro fasce finanziarie di progetto per come riportato nella tabella che segue.

Valori in Euro

Fascia Percentuale Fascia finanziaria di progetto (costo totale ammesso a finanziamento) Massimale costo personale da imputare al progetto

A 10 Fino a 5.000.000 250.000

B 5 da 5.000.001 fino a 15.000.000 600.000

C 4 da 15.000.001 a 50.000.000 1.500.000

D 3 da 50.000.001 3.000.000

In caso di eventuali ulteriori esigenze le amministrazioni interessate potranno chiedere il superamento di detti limiti con le modalità previste nel successivo paragrafo.

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi, sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Nel caso di ricorso ad esperti esterni dovrà, comunque, essere effettuata la previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di selezione, si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma “InPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica1.

Infine, giova richiamare alle Amministrazioni in indirizzo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di responsabilità per irregolarità nell’ambito dell’attuazione degli interventi del PNRR e conseguenti obblighi di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate.

Sarà l’Amministrazione centrale titolare di intervento, a partire dalla valutazione del progetto o delle sue successive rimodulazioni, nonché in fase di realizzazione dello stesso, fino alla chiusura, verificare il rispetto delle disposizioni richiamate ed eventualmente, nel caso in cui in cui siano accertate specifiche irregolarità o non conformità alle prescrizioni riportate, procedere con le azioni di recupero previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente.

Alle spese per assunzioni di personale effettuate a valere sulle risorse oggetto di recupero non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Nell’ambito del piano delle verifiche annuali disposte dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in particolare per le esigenze di rendicontazione e controllo, a cura del Servizio Centrale PNRR e dell’Unità di Audit del PNRR, saranno previsti specifici accertamenti riguardo al rispetto degli adempimenti previsti dalla presente circolare, con conseguente richiesta di misure correttive nel caso di non conformità sanabili, ovvero con il recupero dei fondi erogati nel caso di irregolarità non sanabili, suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.


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