Sunto Ragioneria

Risposte ai quesiti. Dal 1 gennaio 2022 scompaiono le maggiorazioni delle indennità amministratori

  • Mercoledì 12 Gennaio 2022
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  • Scritto da: Mira Redazione

Quesito.

A seguito delle novità della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), contenute ai commi da 583 a 587, su incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, sono ancora in vigore le maggiorazioni previste dall’articolo 2 del Dm 119/2001?


Risposta

Dal 1 gennaio 2022, sono scomparse le maggiorazioni previste dall’articolo 2 del Dm 119/2001 stabiliva che “Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati: 

a) del 5% per i  comuni  caratterizzati  da  fluttuazioni  stagionali    della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del  30%,  il    parametro della popolazione dimorante; l'incremento,  verificabile   anche attraverso  i  consumi  idrici  ed  altri  dati  univoci  ed    obiettivamente  rilevabili,  dovra'  essere  attestato   dall'ente    interessato; 

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto    al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio    approvato,  sia  superiore  alla   media   regionale   per   fasce    demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; 

c) del 2% per gli enti la cui spesa  corrente  pro-capite  risultante    dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla  media    regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1. 

  2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili. 

  3. Le tabelle B, B1, C e C1 sono  aggiornate  periodicamente  con decreto adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.