Anticipazioni di liquidità solo per debiti commerciali
- Le Faq di Ifel in vista del termine del 7 luglio
di
Patrizia Ruffini
L'anticipazione
di liquidità introdotta dal Dl 34/2020, a differenza di quella del Dl 35/2013,
può essere utilizzata solo per i debiti commerciali. Nel caso di debiti fuori
bilancio è necessario che il riconoscimento avvenga entro la data di
presentazione dell'anticipazione; i debiti devono essere inoltre certi, liquidi
ed esigibili alla data del 31 dicembre 2019 e le fatture presenti sulla
Piattaforma dei crediti commerciali. In un documento con
58 Faqpubblicato sul sito, la Fondazione Ifel mette a disposizione
degli enti interessati i chiarimenti utili a dirimere i dubbi sull'operazione
che questa settimana è destinata a tenere banco, vista il termine di
presentazione del 7 luglio 2020 (articolo 116 del Dl 34/2020).
Il Decreto
Anticrisi, a differenza del Dl 35/2013 che non si limitava ai debiti
commerciali, specifica che l'anticipazione può essere richiesta solo per pagare
«debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019,
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per
prestazioni professionali». L'importo massimo dell'anticipazione è dunque pari all'ammontare
dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019, come
rappresentati nella piattaforma crediti commerciali.
Non è
escluso dall'operazione il debito verso altri enti (come la Regione) purché di
natura commerciale, certo liquido ed esigibile al 31.12.2019, nonché presente o
caricabile in Pcc.
Si può poi
chiedere l'anticipazione anche per le fatture commerciali che il fornitore ha
ceduto pro soluto al cessionario (istituto di credito). In questo caso,
specifica Ifel, l'ente locale non dovrebbe eseguire alcuna operazione manuale
sulla piattaforma, dal momento che ordinerà il pagamento attraverso Siope+,
specificando il codice fiscale dell'istituto di credito. La Pcc registrerà
dunque come nuovo beneficiario il cessionario, in luogo del cedente che aveva
emesso la fattura.
Possono essere inseriti anche i debiti commerciali maturati al 31.12.2019 ma non presenti in piattaforma perché non hanno fattura elettronica, previo inserimento in Pcc della fattura (cartacea) o del documento equivalente corrispondente (purché ricevuto prima del 31 dicembre 2019).