Conto del consegnatario delle azioni, dalla Corte dei
conti i criteri per superare il test di regolarità
di
Marco Rossi e Patrizia Ruffini
I titoli azionari e partecipativi rientrano
tra i beni per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, esteso
agli enti locali grazie all'articolo 93 del Tuel.
Il conto deve essere reso anche per i titoli
cosiddetti dematerializzati, in quanto anche essi sono inclusi nella parte
attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili).
In questo caso, è tenuto alla resa del conto giudiziale il soggetto incaricato
dall'ente di esercitare i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia
chi li gestisce (sezione Molise, n. 64/2017; sezione Veneto, n. 122/2017. In
tal senso anche Corte dei conti, sezione controllo Toscana, delibera n.
17/2010/PAR).
Il conto, redatto sul modello 22, sottoscritto
dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del
servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza
in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione
del motivo delle variazioni (sezione Veneto, n. 62/2012; sezione Molise, n.
64/2017; sezione Veneto, n. 122/2017). Secondo la Cassazione, infatti, «il giudizio
non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve
riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi
distribuiti» (Cassazione, Sezioni unite, ordinanza n. 7390/2007).
Devono poi essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche, anche se tale rendicontazione riguarda «una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio» (Corte dei conti, sezione controllo Toscana, delibera n. 17/2010). Infatti, la Corte di cassazione ha precisato che: «L'agente contabile non può…essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)» (Cassazione, Sezioni unite, ordinanza n. 7390/2007). Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può tuttavia comportare ipotesi di responsabilità, azionabile avanti la Corte dei conti ad iniziativa del Pubblico ministero contabile.
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