L’articolo 3 al primo comma proroga al 31 maggio Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al secondo comma si prevede che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
Piani di riequilibrio e dissesti.
I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonche' di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni, siano scaduti antecedentemente alla predetta data.