Sunto Ragioneria

I Contributi per l’emergenza Covid-19 agli enti locali nel 2020: 6,665 miliardi di euro, di cui 570 milioni in acconto sul 2021

  • Venerdì 05 Febbraio 2021
  • |
  • Scritto da: Patrizia Ruffini

Le risorse

A ristoro delle minori entrate nel primo anno del Coronavirus sono stati assegnati 5.915 milioni di euro. 

Oltre ai 5.170 milioni del “fondone” (articoli 106 Dl 34/2020 e 39 Dl 104/2020), la lista dei contributi presenta 162,5 milioni per l’Imu del settore turistico, a cui si aggiungono 133 milioni per l’Imu delle attività sospese (articoli 177 Dl 34/2020, 78, comma 5, Dl 104/2020, 9 Dl 137/2020 e 5 Dl 149/2020), 400 milioni per soggiorno (articoli 180 Dl 34/2020 e 40 Dl 104/2020) e 216,9 milioni per Tosap/Cosap (articoli 181 Dl 34/2020 e 109 Dl 104/2020). Per ristorare la perdita di gettito di Imu sono stati poi stanziati contributi per 9,2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Per coprire poi le maggiori spese correnti nel 2020 sono stati distribuiti contributi per 1.495 milioni. Dopo i primi 400 milioni per la solidarietà alimentare (Ordinanza Protezione civile 29 marzo 2020), sono stati erogati agli enti 70 milioni per la sanificazione (articolo 114 del Dl 18/2020), 10 milioni per gli straordinari della polizia locale (articolo 115 Dl 18/2020), 240 milioni per i Comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza (articoli 112 e 112 bis del Dl 34/2020), 150 milioni per i centri estivi (articolo 105 del Dl 34/2020), 165 milioni per i servizi educativi (articolo 233 del Dl 34/2020), 60 milioni per le aree interne a sostegno attività economiche (articolo 243 del Dl 34/2020) e, da ultimo, 400 milioni per il bis della solidarietà alimentare (articolo 2 del Dl 154/2020).


Utilizzi nel biennio 2020/21

Secondo la nota metodologica allegata al riparto a saldo del fondone, le risorse disponibili sarebbero eccedenti ai fabbisogni del 2020 per un importo stimato in 570 milioni.  Esse sono state comunque già distribuite fra gli enti, in vista del possibile utilizzo per il 2021. Per questa finalità, il comma 822, articolo 1 della legge  178/2020 prevede che le risorse del fondone siano vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19. I contributi non utilizzati alla fine di ciascun esercizio, anche se accantonati in un fondo della missione 20 del titolo 1 della spesa, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. 

In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze saranno utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 generate dal Covid-19. Gli enti possono dunque applicare al bilancio 2021 l’avanzo vincolato, anche prima dell’approvazione del rendiconto 2020, quale avanzo presunto. E’ prevista anche la deroga per superare il limite per gli enti in disavanzo.

L'iscrizione dell’avanzo vincolato fra le entrate del bilancio preventivo obbliga tuttavia gli enti alla compilazione dell’allegato a/2 al risultato presunto di amministrazione. 

Nel corso del 2021 comunque il tavolo di confronto continuerà l’attività di monitoraggio degli andamenti dei gettiti, in modo da assicurare a ciascun ente locale il ristoro delle effettive perdite. A questo scopo la legge di bilancio 2021 ha già previsto ulteriori 500 milioni a carico del bilancio dello Stato del 2021. Per l’eventuale conguaglio, il termine è stato posticipato al 30 giugno 2022.


La certificazione

Le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse secondo l'articolo 106 del Dl 34/2020 e l'articolo 39 del Dl 104/2020 sono tenuti a compilare i modelli ministeriali per certificare la perdita di gettito. La certificazione dovrà essere inviata entro il 31 maggio 2021, tramite il sito del pareggio di bilancio.

La certificazione dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. Infine, l'utente dell'applicativo del pareggio può essere anche diverso da colui che è tenuto a firmare la certificazione.

Infine come sanzione è prevista una riduzione progressiva del fondo di solidarietà comunale ovvero del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (o dei trasferimenti spettanti compensativi alle province delle regioni a statuto speciale) nella misura dell’80 per cento delle risorse attribuite in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021, del 90 per cento in caso di presentazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, ovvero del 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021. Tali riduzioni si applicano in tre annualità a decorrere dall’anno 2022.



Le risorse del Fondone 5170 milioni per comuni e province.


 

Comuni

province e città metr.

Totale

ART. 106 DL 34/2020

3000

500

3500

ART. 39 DL 104/2020

1220

450

1670

 TOTALE

4.220

950

5170


In allegato la distribuzione dei 4.220 milioni di euro ad ognuno degli 8.422 comuni e unioni.



Per supporto per la Certificazione Covid-19 scriveteci.



Leggi anche