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Anci. Le indicazioni sul nuovo fondo per la solidarietà alimentare del Decreto Ristori Ter

  • Martedì 24 Novembre 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.

A tal fine viene istituito nello stato di previsione del ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (entro il 30 novembre 2020)La norma rimanda per la ripartizione di questo nuovo stanziamento proprio agli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 658.


1.    Modalità attuative

 

Le spettanze per ciascun Comune sono quelle derivanti dal riparto in base ai criteri di cui

all’articolo 2 dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 e riportate nel suo allegato.

 

La spettanza, così determinata, andrà contabilizzata nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare” (articolo 1 comma 1 dell’ Ordinanza )

Gli  enti  locali,  in  esercizio  provvisorio,  in  base  all’articolo  1  comma  3  dell’Ordinanza potranno procedere (la disposizione parla di “autorizzazione”) ad una variazione di bilancio con delibera di Giunta.

L’art. 2 del decreto legge 154 prevede che il Ministero dell’Interno, entro il 30 novembre p.v., assegni a ciascun Comune, i fondi previsti.

 Non è previsto un termine per l’utilizzo di tale risorse in capo ai Comuni, né obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso.

I  Comuni,  oltre  ad  utilizzare  le  risorse  di  cui  all’art.2  del  d.l.  154,  possono  destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni. A tal fine  è  autorizzata  l’apertura  anche  di  appositi  conti  correnti  bancari  presso  il  proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni. Tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del  decreto legge 17  marzo 2020,  n.  18  come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.


2.    Misure

 

Cosa possono acquistare i Comuni :

 

a)    buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale.

A tal fine si rileva che:

ü  possono  utilizzarsi  titoli  legittimanti  all’acquisto  già  in  uso  presso  l’Ente  ad esempio per i voucher sociali, ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione    e    distribuzione    dei    titoli    legittimanti    all’acquisto    per    i beneficiari, etc.

ü  l’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata, sempre per consentire, nell’emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità di azione amministrativa. Può quindi procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che hanno manifestato interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi.

 

b)      generi alimentari o prodotti di prima necessità

 

Gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti decreto legislativo n. 50/2016

I Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore.

Nell’individuazione  del  fabbisogni  alimentari  e  nella  distribuzione  dei  beni,  i  Comuni  in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito  del  Programma  Operativo  del  Fondo  di  aiuti  Europei  agli  indigenti  (FEAD).  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del succitato Programma Operativo.

Non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli Enti del Terzo Settore e dei volontari coinvolti.


3.    Individuazione beneficiari

 

Ferma restando la discrezionalità degli Enti Locali, si sottolinea che l’Ordinanza 658 non prescrive l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in merito ai criteri per l’individuazione della platea di beneficiari delle misure di cui trattasi.

La   competenza   in   merito   all’individuazione   della   platea   dei   beneficiari   ed   il   relativo

contributo è – dall’Ordinanza – attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune.

 

L’ufficio individua la platea tra:

 

ü  i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza

epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno

 

L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)

Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo  dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.

Si ritiene possibile, tra le varie modalità, procedere con semplici modelli di autocertificazione che consentano la richiesta di accedere celermente alle misure del decreto, ai possibili aventi diritto.

Tra le varie modalità, è consentito l’accesso alle misure attraverso avviso aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.

In merito al criterio del relativo contributo, si ritiene possibile che gli Uffici procedano con criteri meramente proporzionali, ad esaurimento fondi.

Si suggerisce all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, infine, di rilasciare formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure, idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali.



Se le somme non dovessero essere impegnate entro il 31 dicembre vanno a rappresentare avanzo vincolato 2020, da utilizzare anche dal 1 gennaio 2021, come avanzo presunto.


 


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