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Novità normative. Prorogato a fine anno il termine per l’invio aliquote e regolamenti tributi anno 2020, con efficacia dal 31 gennaio 2021

  • Giovedì 19 Novembre 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Prorogata al 31 dicembre 2020 (dal 31 ottobre) la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Spostato al 31 gennaio 2021 (dal 16 novembre) il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Resta fermo il termine per  il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L’eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Queste le novità in arrivo (saranno in vigore con la pubblicazione della legge di conversione sulla gazzetta ufficiale) inserite nell’articolo 1, commi 4-quinquies – 4-septies dl 125/2020 sulla proroga dello stato di emergenza.

 

La norma base (articolo 13 del decreto legge 201 del 2011)

A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

In dettaglio, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Analoga disciplina è prevista per l’IMU dai commi dall'articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Proroghe già approvate per l’anno 2020

L’articolo 107, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia) ha prorogato i due termini rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre.

 

Il comma 4-quinquies DL 125/2020 modifica quindi l’ articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020 per prorogare ulteriormente, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da parte dei comuni, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e l’imposta municipale propria (IMU).

E’ altresì ulteriormente prorogata, dal 28 ottobre al 31 dicembre 2020, la data entro la quale il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote IMU e il testo del relativo regolamento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, il comma 4-septies precisa che l’eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi dell’illustrato comma 4-sexies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-ter è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Si ricorda che nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'IMU di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso (articolo 1, comma 724, della legge 147 del 2013).


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IMU

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