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Elenco dei revisori 2021, domande dal 4 novembre al 16 dicembre

  • Martedì 27 Ottobre 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Con decreto 23 ottobre 2021, il Ministero dell’Interno ha disciplinato le modalità e i termini per l’iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2021.


 Dalle ore 11.00 del 4 novembre 2020, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali sono tenuti a dimostrare il permanere dei requisiti previsti a pena di cancellazione dall’elenco.

Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, dei requisiti.

 

Dall’elenco così formato, verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Per tutti i soggetti che risulteranno iscritti nell’Elenco 2021 si procederà alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla formazione, all’anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, allo svolgimento degli incarichi pregressi presso gli enti locali e degli altri dati autocertificati quali la residenza anagrafica.

Il controllo sarà posto in essere direttamente dall’Ufficio con le amministrazioni che detengono i dati dichiarati, solo in caso di mancato riscontro verrà inviata all’interessato una nota tramite pec per richiedere la documentazione atta a dimostrare quanto autocertificato.

Nel caso in cui il soggetto non risponda entro il termine perentorio di quindici giorni dalla trasmissione della suddetta pec, si procederà alla cancellazione dall’Elenco.

Parimenti, si procederà alla cancellazione dall’elenco nel caso in cui l’iscritto abbia dichiarato requisiti non accertati, incarichi triennali presso enti locali che hanno, invece, avuto una durata inferiore al triennio o li abbia svolti presso enti diversi da quelli richiesti (comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni).

I soggetti cancellati dall’Elenco dei revisori dei conti, non possono accettare incarichi relativi ai sorteggi effettuati nell’anno di riferimento e, se già nominati dagli enti locali, devono essere sostituiti.

Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di revisore presso un ente locale per la durata di un triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un altro ente, si procederà al declassamento alla fascia inferiore. Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata.

Dovranno, altresì, essere sostituiti coloro che sono stati nominati negli enti locali a seguito di estrazione dagli elenchi validi per gli anni passati, senza averne avuto i requisiti.

 

 

Per l’organo monocratico verranno estratti tre nominativi, di cui il primo in ordine di estrazione, designato per la nomina e gli altri, in ordine di estrazione, per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte del nominativo designato per la nomina.

Il comma 25 bis dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall’articolo 57 ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente tra i  soggetti inseriti nella fascia 3, dell’elenco.

Di conseguenza, per gli organi collegiali verranno estratti 6 nominativi di cui i primi due sono designati per la nomina a componente, mentre gli altri nominativi estratti, potranno subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei predetti,  nell’ordine generale di estrazione, ossia dal terzo al sesto.

 Resta nella facoltà dell’ente di scegliere il Presidente anche nell’elenco dei 6 soggetti estratti dalla Prefettura, in questo caso l’ente dovrà scorrere la graduatoria per la nomina del componente.

I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuale rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione da parte del consiglio dell’ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente.

Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova estrazione.

 

Requisiti

Il Viminale ricorda che i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2020 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;

Il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni. In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.

 

Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti iscritti nell’elenco 2020

Coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2020 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale attraverso la selezione del link denominato: “Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”.

L’indicazione del terzo incarico, richiesta lo scorso anno a scopo statistico, non è più necessaria.

 

 

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco 2021

Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2020 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.

La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale , attraverso la selezione del link denominato: “Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”, tramite SPID o acquisendo la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema). I soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già in possesso.

Una volta conclusa la compilazione del modello con i dati richiesti, sarà possibile generare un file, in formato pdf, contenente la domanda che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere, dalla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema, al seguente indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it .

Dopo l’avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della posta elettronica certificata – una terza e-mail, proveniente da finanzalocale.prot@pec.interno.it, di comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema dagli stessi ovvero dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore. Ne consegue che la sola ricevuta di consegna della domanda, tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente a comprovare la regolare trasmissione, per la quale è necessario aver ricevuto la predetta comunicazione di buon esito della stessa.

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 71 e seguenti dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000.

Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.

Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può essere nominato “l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

 

Verifiche e iscrizione nell’elenco, estrazione dei nominativi dall’elenco

Il Ministero si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche dopo l’avvenuta approvazione dell’elenco.

 

Variazione dati dei soggetti iscritti all’elenco 2021

Le variazioni di residenza anagrafica - con esclusione di quelle che comportano cambio del comune - dei recapiti telefonici e di posta certificata o dello status di dipendente pubblico, intervenute dopo la presentazione della domanda di iscrizione o mantenimento nell’elenco, possono essere comunicate direttamente dall’interessato mediante accesso al sistema con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione.

Le variazioni di residenza anagrafica che comportano cambio di comune dovranno essere comunicate tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it, indicando come oggetto “COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA”. Nel caso in cui la nuova sede di residenza ricada in una regione diversa da quella indicata in sede di iscrizione, dovranno essere comunicati anche gli eventuali ambiti provinciali per i quali l’iscritto intende manifestare indisponibilità ad assumere l’incarico.

Inoltre, gli iscritti all’elenco potranno chiedere, sempre tramite posta elettronica inviata al suindicato indirizzo, eventuali ulteriori variazioni comprese l’iscrizione nelle fasce, fermo restando il possesso dei requisiti già dichiarati, o gli ambiti provinciali presso i quali si intende manifestare l’indisponibilità ad assumere l’incarico.

Tutte le richieste di variazione dei dati, validate dall’Ufficio, saranno formalizzate con decreto ministeriale a cadenza almeno trimestrale.

 

Contributo annuo

I soggetti che risulteranno iscritti nell’elenco formato a seguito del presente avviso, sono tenuti a versare al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131, un contributo annuo di 25 euro entro il termine del 30 aprile 2021, come previsto dal decreto del Ministro dell’Interno 21 giugno 2013. Per le modalità di versamento si rinvia alle comunicazioni presenti sul sito internet www.finanzalocale.interno.it .

 

 

 


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