In breve
Le amministrazioni pubbliche potranno rifiutare le fatture elettroniche solo per mancanza di Cig e Cup (ove richiesto) o della determinazione di impegno e avranno l’obbligo di indicare la causa di rifiuto.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2020 n. 262 del documento del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 agosto 2020, n. 132 “Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.” cambia il rifiuto delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.
Il decreto disciplinando le circostanze in cui è possibile rifiutare le fatture elettroniche, impedisce di procedere al rifiuto per ragioni diverse da quelle indicate.
Dal 6 novembre gli enti locali potranno rifiutare le fatture elettroniche solo nei seguenti casi:
a) operazione non effettuata a favore del destinatario;
b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), tranne per i casi di esclusione;
e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa.
Inoltre, gli enti locali dovranno inviare al fornitore, attraverso SdI, una comunicazione del rifiuto che specifichi la causa del rifiuto, che quindi non sarà più libero.
Infine, il rigetto non è ammesso nei casi in cui la correzione può avvenire mediante le procedure di variazione IVA (articolo 26 DPR 633/1972). Nello specifico le fatture emesse con importi di imponibile o di imposta errati non potranno essere rifiutate ma dovranno essere corrette mediante l’emissione di una nota di credito/debito da parte del fornitore.
Per consultare un Fac simile della lettere interna per comunicare questa novità fra gli uffici degli enti locali, ecco il link