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Risoluzione 21/E dell’Agenzia delle Entrate sulle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio

  • Mercoledì 29 Aprile 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Con la risoluzione 21/E del 27 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito sulle erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile, articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella figura di “Istante” nella risoluzione, è infatti stato autorizzato ad accettare erogazioni liberali, anche in denaro, mediante l’apertura di conti correnti bancari dedicati. L’articolo 66 del citato decreto-legge Cura Italia, prevede poi una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Il problema nasce nel fatto che il numeroso afflusso di fondi riscontrato non consente di rilasciare in questo momento emergenziale una ricevuta per ciascuna donazione, ai fini del riconoscimento del predetto beneficio fiscale. Pertanto il Dipartimento della Protezione Civile ha richiesto un parere sulla possibilità di far valere la copia del bonifico, effettuato sul conto corrente esclusivamente dedicato alle donazioni, come documentazione da possedere per il riconoscimento dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Con questa risoluzione, l’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole, in quanto, attese le disposizioni previste dall’articolo 99 del decreto-legge Cura Italia, ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all’articolo 66, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata, risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Con riferimento, invece, alle erogazioni di denaro pervenute tramite collettori intermediari, piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 della legge n. 133 del 1999, ritiene che i contribuenti, per godere delle agevolazioni previste dal citato articolo 66, devono essere in possesso della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata sulle piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding, nonché dell’attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al DPCM 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19 (cfr. risoluzioni n. 441/E del 17 novembre 2008 e n. 160/E del 15 giugno 2009 in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavoro).


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