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Dentro il BILANCIO CONSOLIDATO: attenzione all’omogeneità sostanziale

  • Domenica 27 Settembre 2020
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  • Scritto da: Andrea Biekar

Non è più possibile procedere alla semplice sommatoria dei valori patrimoniali ed economici della capogruppo con le partecipate, senza verificare i criteri di valutazione adottati.

 

Il principio contabile 4/4 relativo al bilancio consolidato degli Enti Locali, richiede alla capogruppo di effettuare l’operazione di consolidamento con i bilanci di esercizio regolarmente approvati ed omogenei. L’omogeneità è fondamentale per garantire la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi anni, la gran parte degli operatori ha mantenuto i dati contabili dei bilanci delle partecipate, semplicemente “copiando ed incollando” nelle note integrative una frase, in cui si ribadiva l’opportunità di non modificare le poste valutate con criteri difformi dal Dlgs 118/2011, in quanto più idonee a rappresentare in modo veritiero e corretto la realtà. Questa opzione è prevista dal principio contabile del bilancio consolidato, ma può essere adottata solo dopo un’attenta istruttoria e non può certamente essere un’ automatica semplificazione.

Queste sono le conclusioni delle Corte dei Conti della Valle d’Aosta (2/2020)  sul bilancio consolidato 2018 regionale e Corte dei Conti Friuli (2/2019 ) relativa al bilancio consolidato 2018 della regione. In entrambe le pronunce, i magistrati contabili chiariscono il comportamento da osservare. Gli enti debbono verificare compiutamente i criteri di valutazione adottati dalle singole partecipate e constatare puntualmente le eventuali differenze con i criteri obbligatori del 118/2011. La verifica dovrà riguardare le immobilizzazioni materiali ed immateriali e gli ammortamenti effettuati. La contabilizzazione dei contributi in conto investimenti, l’eventuale valutazione di partecipazioni non effettuate con il metodo del patrimonio netto. L’eventuale presenza di contratti di leasing, il criterio di valutazione delle rimanenze ed in generale l’adozione di criteri di valutazione internazionali o specifici di particolari settori di attività, in contrasto con i criteri di valutazione previsti dal principio contabile 4/4.

L’analisi deve partire dalla lettura attenta delle note integrative e deve poi determinare l’entità della difformità contabile. Qualora la voce contabile valutata in modo difforme sia significativa per il bilancio consolidato, si dovrà operare la rettifica contabile, coso da assicurare la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato della capogruppo. Naturalmente, l’analisi presuppone una profonda conoscenza delle tecniche contabili e dei principi contabili, così da poter documentare ai magistrati contabili, il processo valutativo adottato.

 

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